{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-04-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2009-2_2014-04-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116594&nX40_KEY=4921750&nTrefferzeile=72&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d96a9844b615b7592e82873b1aa663b6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2009.2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 04.04.2014 10.2009.2"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 04.04.2014 10.2009.2"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 04.04.2014 10.2009.2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale – eccezione di irricevibilità dell’istanza perché prematura - non-attribuzione alla zona edificabile di un fondo già edificato – buona fede"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:21:07", "Checksum": "fcc0a2c5f751df06b78331ce21887755", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 04.04.2014 10.2009.2\nRegesto:\nEspropriazione materiale – eccezione di irricevibilità dell’istanza perché prematura - non-attribuzione alla zona edificabile di un fondo già edificato – buona fede\n\nPR.\n6.6.1.\nIl PR frutto della revisione, approvato il\n14.10.2008, è il primo piano di utilizzo adottato\nsecondo i precetti della LPT. Di conseguenza l’esclusione del fondo\ndell’istante dalla zona edificabile configura una non-attribuzione.\nTale provvedimento non implica di principio un obbligo di indennizzo. Solo eccezionalmente esso può avere effetti\nequivalenti ad un’espropriazione, segnatamente quando si possa ritenere\nche, alla data determinante, il proprietario poteva oggettivamente contare sul\nfatto che l’edificazione del suo fondo fosse attuabile con grande probabilità\nin un prossimo avvenire. Secondo la giurisprudenza questo potrebbe essere il\ncaso qualora il fondo sia (cumulativamente) edificabile o quantomeno dotato\ndelle infrastrutture di urbanizzazione primaria, sia ubicato entro un perimetro\ndelle canalizzazioni (PGC o PGS) conforme alla legislazione sulla protezione\ndelle acque, ed il proprietario abbia già investito somme considerevoli in\nvista della sua urbanizzazione e costruzione. Oppure qualora l’inclusione del\nfondo nella zona edificabile si imponga in ragione della sua appartenenza al\nterritorio largamente edificato ai sensi dell’art. 15 let. a LPT. Oppure ancora\nqualora tale esigenza debba essere riconosciuta in virtù del principio della\nbuona fede (DTF 132 II 218 c. 2.2, 125 II 431 c. 4a).\n6.2. Nel 2008, quando è entrato in vigore il nuovo PR, la particella dell’istante\ndisponeva soltanto di un accesso pedonale grazie ad un diritto di passo sulla confinante\npart. no. 458 (cfr. lettera del Consorzio TLR del 22.3.2004, doc. F); era inoltre\nallacciata alle infrastrutture comunali ed inclusa\nnel perimetro delle canalizzazioni stabilito dal PGS approvato il 24.4.1994, piano\ntutt’ora in vigore, anche se riflette i limiti della zona edificabile disposta\ndal PR del 1986 e non è mai stato adeguato al nuovo PR del 2008 (cfr. lettera\ndell’Ufficio tecnico comunale del 26.11.2010). Ritenuto che a quell’epoca il\nfondo era già edificato, bisogna tener presente che, secondo la giurisprudenza,\ni provvedimenti pianificatori che limitano anche in maniera importante il tipo\ndi costruzioni ammissibili, non sono costitutivi di espropriazione materiale se\nalla data determinante un’utilizzazione favorevole ed economicamente\nragionevole degli edifici esistenti rimane possibile (DTF 123 II 481 c.\n6d e rinvii; RtiD II-2008 no. 55 c. 4.2, TRAM 50.2008.3 del\n10.10.2008 c. 2.4). Ora, il nuovo assetto pianificatorio non ha impedito al\nproprietario di continuare ad utilizzare la costruzione esistente, che peraltro\ngodeva della protezione della situazione acquisita, a fini abitativi come già\navveniva in passato, né di eventualmente vendere o locare a terzi la proprietà.\nInoltre il proprietario ha comunque la\npossibilità di gestire in maniera conveniente la sostanza edificata, che,\nprevia autorizzazione, è suscettibile di interventi edilizi quali il rinnovo,\nla trasformazione parziale, il moderato ampliamento o la ricostruzione\nconformemente a quanto prescrive l'art. 24c LPT. Quindi la prosecuzione di uno sfruttamento razionale ed\neconomicamente ragionevole del fondo non è stata compromessa.\n6.3. Alle considerazioni che precedono si\naggiunge che, al momento dell’entrata in vigore del PR del 2008, non\nsussistevano motivi oggettivi che imponessero l’attribuzione del fondo alla\nzona edificabile. Anzitutto perché la particella non era, nemmeno a quell’epoca,\ninclusa in un comprensorio edificato in larga misura ai sensi dell’art. 15 let.\na LPT, concetto che la prassi interpreta in modo restrittivo assimilandovi\nsoltanto il territorio edificato in senso stretto e gli spazi vuoti tra\ncostruzioni (Baulücken) a tal punto segnati dall’impronta edilizia dei fondi\ncircostanti da non poter essere\nattribuiti ad altra destinazione (Riva, op. cit., no. 159; DTF 122 II c. 6a, 132 II\n218 c. 4). In effetti il comparto a valle\ndella Strada __________ si compone tutt’ora di ampie superfici libere, prative\ne boschive, con qualche costruzione isolata; netta è la separazione che si\nintravvede rispetto alle zone insediate poste a monte della strada, la quale\ndelimita chiaramente la zona edificabile. La\nparticella (ed il comprensorio al quale appartiene) non erano neppure\nnecessarie all’edificazione nei prossimi 15 anni (art. 15 let. b LPT). Vero è\nche nonostante lo sforzo compiuto dal Comune per ridurre l’estensione di alcune\nzone edificabili, il Consiglio di Stato ha qualificato la contenibilità del\nnuovo PR come sensibilmente eccedente il presumibile bisogno (cfr. ris. del\nConsiglio di Stato no. 5230 del 14.10.2008, p. 19).\n6.4. L’istante sostiene che il PR del 2008 ha frustrato le aspettative edilizie che aveva maturato in buona fede grazie alla procedura di RT\ned alla licenza edilizia rilasciata nel 2004.\nIn tema di espropriazione materiale l’istituto della buona fede non ha contorni\nben definiti sebbene taluni aspetti ne siano eccezionalmente tutelati (Riva,\nop. cit., no. 154-156; Riva Haupfragen der materiellen Enteignung, 1990,\np. 326 ss). La giurisprudenza formatasi in proposito ammette che taluni\nantefatti pianificatori possano assumere un’importanza tale da risvegliare nel\nproprietario un’aspettativa legittima di azzonamento favorevole del suo fondo.\nIn particolare, un programma di urbanizzazione o un’eseguita ricomposizione\nparticellare potrebbero indurlo a fare affidamento sulla futura attribuzione\ndel suo terreno alla zona edificabile. In tal caso, anche in assenza di\ngaranzie specifiche, l’esigenza di azzonare il fondo potrebbe essere dedotta\ndal principio della buona fede. Gli antefatti pianificatori e la protezione\ndella buona fede non conferiscono tuttavia al proprietario un diritto incondizionato"}