{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-04-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2009-2_2014-04-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116594&nX40_KEY=4921750&nTrefferzeile=72&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d96a9844b615b7592e82873b1aa663b6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2009.2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 04.04.2014 10.2009.2"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 04.04.2014 10.2009.2"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 04.04.2014 10.2009.2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale – eccezione di irricevibilità dell’istanza perché prematura - non-attribuzione alla zona edificabile di un fondo già edificato – buona fede"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:21:07", "Checksum": "fcc0a2c5f751df06b78331ce21887755", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 04.04.2014 10.2009.2\nRegesto:\nEspropriazione materiale – eccezione di irricevibilità dell’istanza perché prematura - non-attribuzione alla zona edificabile di un fondo già edificato – buona fede\n\nche il proprietario avrebbe fatto uso con alta probabilità delle possibilità di\nedificarla in un prossimo futuro (Riva, op. cit., no. 140, Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du\nterritoire, construction, expropriation, 2001, no. 1455; DTF 131\nII 728 c. 2.3. e 2.5,; RtiD II-2008 no. 55 c. 3.3).\nAffinché un piano regolatore possa essere considerato\nmaterialmente conforme alla LPT occorre in particolare che, nel rispetto degli\nart. 1-3 e 15 LPT, esso operi un’adeguata ripartizione del territorio separando\nle zone inedificabili da quelle edificabili ed assegnando a queste ultime\nsoltanto i terreni idonei all’edificazione, e cioè quelli già edificati in\nlarga misura o quelli che saranno prevedibilmente necessari all’edificazione ed\nurbanizzati entro 15 anni (Riva, op. cit., no. 144; DTF 122 II 326 c. 5b).\nDi conseguenza è da ritenere materialmente contrario al diritto federale il\npiano regolatore che non opera una separazione chiara e vincolante delle\ndiverse zone e che presenta un sovradimensionamento importante delle zone\nedificabili rispetto all’evoluzione demografia del Comune (TF\n1C_573/2011 del 30.8.2013 e rinvii, TRAM 50.2007.9 del 17.3.2011 c.\n3.4.2).\n5.3. Il PR/86 di __________ è nato a cavallo della fine degli anni ’70 e della\nprima metà degli anni ’80. Il primo progetto, esaminato in via preliminare dal\nDipartimento dell’ambiente nel 1979, è stato riformulato per poi essere\nadottato dal Consiglio Comunale nel 1984 ed approvato dal Consiglio di Stato\nnel 1986. Tale piano è stato essenzialmente allestito secondo i disposti della Legge edilizia del 19.2.1973 e non rispettava i\ndettami di contenuto della LPT, specie per quanto riguarda la corretta delimitazione\ndelle zone edificabili. Ciò, segnatamente, in relazione al territorio ove è\nubicata la proprietà in esame. In effetti sulla fascia collinare tra il nucleo\ndi __________ e l’omonimo __________, una certa attività edilizia si era\nsviluppata nell’area di __________ ubicata tra la strada che porta al __________\ne la Strada __________; al contrario tutto il comprensorio a valle di\nquest’ultima, quindi anche la zona __________, ad eccezione di qualche\ncostruzione isolata era prevalentemente inedificato (cfr. piano delle zone\n1986). Perciò la particella non apparteneva al territorio largamente edificato\nné era necessaria all’edificazione nei 15 anni successivi. Lo stesso Consiglio\ndi Stato ha del resto osservato, nella decisione di approvazione del piano, che\nnel 1986 risultavano largamente insediati\nsolo i comparti direttamente circostanti i nuclei di __________ e di __________,\nmentre sul resto del territorio gli insediamenti si erano diffusi a macchia\nd’olio ed maniera alquanto sparsa e disordinata, complice anche il fatto che\nnon si era ancora proceduto ad un riordino fondiario. Situazione, questa, della\nquale l’autorità comunale ha dovuto tener conto, anche per assicurarsi un certo\nmargine di sviluppo. Ne è scaturito tuttavia un piano chiaramente\nsovradimensionato con una contenibilità teorica eccedente le prevedibili\nnecessità di crescita dei 10-15 anni a venire; ciò sulla base di previsioni di\nsviluppo demografico, prospettate dal Comune, sostanzialmente ottimistiche\nspecie alla luce della difficile situazione fondiaria (cfr. ris. no. 7320 del\n25.11.1986, p. 16-17). Tale sovradimensionamento è peraltro stato rimarcato\nanche a posteriori, in sede di revisione del PR: come si evince infatti dai dati\ncontenuti nel relativo rapporto di pianificazione, la contenibilità del PR/1986\n(stimata in 2'300 abitanti) superava di quasi il doppio l’effettivo sviluppo\ndemografico della popolazione, che al dicembre del 2004 contava ca. 1'200\nabitanti (cfr. Rapporto di pianificazione, p. 20 pto 4.2 e relativo allegato di\np. 34; ris. del Consiglio di Stato no. 5230 del 14.10.2008, p. 19).\nIn simili circostanze è evidente che il PR del 1986 di ___________non possa\nessere considerato conforme (cfr. TF 1C_573/2011 del 30.8.2013 c. 3.2. e\nrinvii, TRAM 50.2007.9 del 17.3.2011 c. 3.4.2).\nDi riflesso, è escluso che il\nfondo dell’istante possa aver subito un dezonamento al momento in cui è entrata in vigore la revisione del\n"}