{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-04-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2009-2_2014-04-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116594&nX40_KEY=4921750&nTrefferzeile=72&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d96a9844b615b7592e82873b1aa663b6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2009.2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 04.04.2014 10.2009.2"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 04.04.2014 10.2009.2"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 04.04.2014 10.2009.2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale – eccezione di irricevibilità dell’istanza perché prematura - non-attribuzione alla zona edificabile di un fondo già edificato – buona fede"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:21:07", "Checksum": "fcc0a2c5f751df06b78331ce21887755", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 04.04.2014 10.2009.2\nRegesto:\nEspropriazione materiale – eccezione di irricevibilità dell’istanza perché prematura - non-attribuzione alla zona edificabile di un fondo già edificato – buona fede\n\n\npubbliche; esso entra in vigore con l’approvazione del Consiglio di Stato che\nha effetto costitutivo e conferisce al piano forza vincolante (art. 24, 25, 39\ncpv. 1 e 40 cpv. 1 vLALPT; norma transitoria di cui all’art. 107 Lst).\nIl PR del 2008 di __________ – sul quale l’istante fonda la sua pretesa – è il\nrisultato di una procedura di revisione iniziata nel 1993. Nel 2001, all’epoca\ndell’aggregazione comunale, tale procedura era a tal punto avanzata che un messaggio\nmunicipale era già allo studio della Commissione pianificatoria e, dopo la\nfusione, è stata nominata una commissione ad hoc incaricata di proseguire i\nlavori e di aggiornare gli atti. Il piano che ne è scaturito è stato adottato\ndal Consiglio Comunale nel 2004 ed ha ottenuto l’approvazione del Consiglio di\nStato in data 14.10.2008. E’ pur vero che quest’ultimo, su espressa richiesta\ndel Municipio, ha sospeso la sua decisione relativamente ad alcuni comparti\nterritoriali di __________ in considerazione degli studi pianificatori in atto\nper il nuovo Comune di __________ (cfr. ris. cit. p. 16-17). Tuttavia ciò non\ninteressa in alcun modo la zona __________ ove è situata la proprietà\ndell’istante ed il cui assetto è stato approvato con la risoluzione del 14.10.2008.\nPertanto il PR è un atto pianificatorio definitivo e vincolante a tutti gli\neffetti.\nDi conseguenza l’eccezione di irricevibilità dell’istanza è infondata e va\nrespinta.\n3.Come\ngià evidenziato, l’originario mapp. no. 457 MAF (mq 1'196) è stato annesso, nel\ncontesto della procedura di RT al confinante mapp. no. 456 MAF andando a\ncostituire la nuova part. no. 435 RT di 2’135 mq (cfr. piano “situazione planimetrica prima e dopo RT” del\ngeometra revisore del 5.5.2010).\nIl mapp. no. 435, confinante a nord con la Strada Nuova, è un terreno di forma\nirregolare con una porzione abbastanza pianeggiante in parte coltivata a vigna\n(3/4 filari) ed occupata da una casa unifamiliare con due piani fuori terra ed\nuna piscina; la parte rimanente è prativa, con piante ornamentali (palme) mentre\nsul versante ovest è boschiva. A valle dell’abitazione il terreno è in forte\ndeclivio verso sud. La particella non dispone di un accesso veicolare dalla\nStrada __________ ma solo di un adito pedonale ancorché attualmente impraticabile\nin quanto il fondo è delimitato da una palizzata in legno; la casa ha un\naccesso pedonale (scale) attraverso il confinante mapp. no. 434 (cfr. verbale\ndi sopralluogo del 24.6.2010 e documentazione fotografica annessa).\nIn esito al raggruppamento dei terreni, la\npart. no. 435 risulta assegnata alla zona residenziale estensiva limitatamente\nalla porzione nord confinante con la strada e per il resto alla zona agricola.\n4.4.1.\nL’espropriazione materiale si avvera per\neffetto di un divieto o di una restrizione particolarmente grave dell’uso\nattuale o del prevedibile uso futuro di un fondo che comprometta le facoltà\nessenziali derivanti dal diritto di proprietà, specie quella di edificare.\nAnche una restrizione di importanza secondaria può assumere connotazione di\nespropriazione materiale ove coinvolga una cerchia ristretta di proprietari, o\nne colpisca uno solo, in maniera tale che, fosse loro negato un indennizzo,\nsarebbero costretti a sopportare un sacrificio eccessivo ed incompatibile con\nil principio della parità di trattamento. Nell’una e nell’altra ipotesi occorre\nche l’atto limitativo sia definitivo e che, con la sua istituzione, il\nproprietario veda svanire una possibilità di miglior uso del fondo prevedibile\ned oltremodo probabile in un prossimo futuro (Riva, op. cit., no.\n123-134; DTF 131 II 151 c. 2.1, 132 II 218 c. 2.2 e rinvii; RtiD II-2008\nno. 55 c. 4.2).\n4.2. Non ogni provvedimento\npianificatorio apparentemente limitativo genera un’espropriazione materiale e\nquindi un obbligo di indennizzo. In effetti la garanzia della proprietà non\nconferisce al titolare il diritto di vedersi assegnato il proprio fondo ad una\nzona edificabile o mantenuto invariato uno specifico regime edilizio (Riva,\nop. cit., no. 114; DTF 123 II 481 c. 6c). Perciò la giurisprudenza\nsviluppatasi sul tema distingue due ipotesi: la cosiddetta non-attribuzione e\nil dezonamento, di cui, di principio, solo il secondo è indennizzabile.\nEquivale ad una non-attribuzione il rifiuto dell’autorità pianificatoria di\nassegnare un terreno alla zona edificabile nel contesto dell’adozione di una\nprima pianificazione conforme ai dettami costituzionali ed alla LPT; questa è\nla regola sia nel caso della revisione di un piano adottato prima dell’entrata\nin vigore della LPT, sia nel caso dell’adeguamento di un piano adottato in\nvigenza della LPT ma materialmente irrispettoso dell’ordinamento federale (DTF\n131 II 151 c. 2.6, 728 c. 2.1 e 2.3, 125 II 431 c. 3b). Un dezonamento si\nverifica invece quando una particella già dichiarata costruibile da un piano\nconforme alla LPT venga, nell’ambito di una successiva revisione, estromessa\ndalla zona edificabile o subisca una limitazione delle sue possibilità\nedificatorie (DTF 122 II 326 c. 4c, 131 II 728 c. 2.3; RtiD\nII-2008 no. 55 c. 3.3).\nLa data determinante per appurare se un fondo sia stato oggetto di\nespropriazione materiale è quella dell’entrata in vigore del provvedimento\nlimitativo (DTF 132 II 218 c. 2.4 p. 222; RtiD II-2008 no. 55 c.\n3.2).\n5.5.1.\nL’istante sostiene che l’estromissione del suo fondo dalla zona edificabile,\nintervenuta con la revisione del PR approvata nel 2008, equivarrebbe ad un\ndezonamento.\n5.2. La sussistenza di un dezonamento costitutivo di espropriazione materiale\npresuppone, da un lato, che la particella interessata fosse precedentemente\ninserita in una zona edificabile istituita nel contesto di un piano di\nutilizzazione conforme alle esigenze materiali della LPT e, dall’altro lato,\n"}