{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-04-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2009-2_2014-04-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116594&nX40_KEY=4921750&nTrefferzeile=72&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d96a9844b615b7592e82873b1aa663b6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2009.2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 04.04.2014 10.2009.2"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 04.04.2014 10.2009.2"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 04.04.2014 10.2009.2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale – eccezione di irricevibilità dell’istanza perché prematura - non-attribuzione alla zona edificabile di un fondo già edificato – buona fede"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:21:07", "Checksum": "fcc0a2c5f751df06b78331ce21887755", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 04.04.2014 10.2009.2\nRegesto:\nEspropriazione materiale – eccezione di irricevibilità dell’istanza perché prematura - non-attribuzione alla zona edificabile di un fondo già edificato – buona fede\n\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano 4 aprile 2014 |\nSentenza In nome |\n||\n|\nIl Tribunale di espropriazione |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\nComposto dalla Presidente |\nMargherita De Morpurgo |\n|\ne dai membri |\ning. Argentino Jermini arch. Lucia Montorfani Giovanzana |\n|\nsegretaria giurista |\nAnnalisa Butti |\nstatuendo nella procedura di espropriazione materiale promossa da\n|\n|\nISES 1 rappr. dall’ RA 1\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nCOEP 1 RA 2\n|\n|\n|\nrelativamente al mapp. no. 435 RT (ex mapp. no. 457 MAF) di __________,\n|\nletti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,\nconsiderato, in fatto ed in diritto\n1.1.1.\nISES 1 è proprietario, nel Comune di __________ sezione __________, del mapp.\nno. 435 RT (ex mapp. no. 457 MAF), fondo\nsituato ad ovest del nucleo di __________\nin località __________, a valle della strada comunale denominata __________.\nNel PR del passato Comune di __________, approvato\ndal Consiglio di Stato il 25.11.1986, l’allora mapp. no. 457 MAF, edificato, era\nassegnato in massima parte alla zona residenziale estensiva R2, salvo una\nporzione nella parte meridionale che era invece attribuita al territorio fuori dalle\nzone edificabili.\n1.2. Nell’ottobre del 2001 ha avuto luogo l’aggregazione dei Comuni di __________\nnel nuovo Comune di __________. Una seconda aggregazione con i Comuni di __________\nè avvenuta nel 2008.\n1.3. Nel luglio del 2001, l’allora proprietaria del mapp. no. 457 MAF, __________\n(madre dell’istante), ha inoltrato una domanda di costruzione per\nl’edificazione di una seconda casa unifamiliare sulla parte nord-ovest del\nfondo ancora libera. Con risoluzione del 19.11.2001 il Municipio ha sospeso la\ndomanda per un periodo di 2 anni giusta l’art. 65 LALPT poiché in contrasto con\nla revisione in atto del PR. Scaduto il termine e sollecitato dalla\nproprietaria a riattivare la procedura, il 5.4.2004 l’esecutivo comunale ha\nrilasciato la licenza edilizia. Il mese successivo __________ ha ceduto il\nfondo al figlio, ISES 1, mediante atto di donazione (cfr. d.g. no. 1115 del\n19.5.2004). La suddetta licenza edilizia è poi decaduta per mancato utilizzo.\n1.4. Nella seduta del 25.10.2004 il Consiglio Comunale del nuovo Comune di __________\nha adottato la revisione del PR della sezione di __________. Questo proponeva, nel\nterritorio situato a valle della Strada __________, una riduzione della fascia\nedificabile a 20 m di larghezza, ed un aumento degli indici edificatori. Ciò ha\ncomportato l’attribuzione dell’intero mapp. no. 457 MAF alla zona agricola. Con\nrisoluzione no. 5230 del 14.10.2008 il Consiglio di Stato ha approvato il piano\ne nel contempo ha respinto il ricorso interposto dal proprietario inteso ad\nottenere l’inserimento del fondo alla zona edificabile RE.\nNel frattempo, il 4.8.2006, ISES 1 ha ottenuto una licenza edilizia per l’ampliamento\ndella casa esistente.\n1.5. Al suddetto processo pianificatorio di revisione si è sovrapposta la procedura\ndi raggruppamento terreni (RT). Con il nuovo progetto di riparto dei fondi, che\nil Consiglio di Stato ha approvato il 21.12.2005 e pubblicato in via\npreliminare (cfr. FU __________ del __________), il mapp. no. 457 MAF veniva\nannesso alla confinate part. no. 456 MAF, andando a costituire il nuovo mapp.\nno. 435 RT, con un aumento della sua superficie da 1’196 mq a 2’135 mq (cfr. piano\n“situazione planimetrica prima e dopo RT” del geometra revisore del\n5.5.2010). Tale riparto provvisorio non è stato contestato né da ISES 1 né dai\nproprietari del mapp. no. 456.\nDopo l’evasione di tutti i ricorsi in prima istanza, in data 18.8.2009 il\nConsiglio di Stato ha approvato il nuovo riparto ed ha ordinato la terminazione provvisoria dei fondi (cfr. FU __________ del __________). Il nuovo riparto\nnon è stato ancora dichiarato definitivo, essendo tuttora pendenti dinanzi al\nTribunale cantonale amministrativo i ricorsi contro le decisioni di prima\nistanza.\n1.6. Con istanza 26.3.2009 ISES 1 ha convenuto in causa, dinanzi a questo\nTribunale, il COEP 1, lamentando il\ndezonamento del fondo causato dal PR del 2008. Perciò ha notificato una pretesa\ndi indennizzo di fr. 222'200.- per titolo\ndi per espropriazione materiale.\nCon risposta del 30.6.2009, in ordine il\nComune ha eccepito l’irricevibilità dell’istanza siccome prematura, essendo\nfondata su un PR che non può essere considerato un atto pianificatorio definitivo.\nNel merito esso ha contestato che siano\ndati i requisiti di un’espropriazione materiale e postulato pertanto la\nreiezione dell’istanza.\nL’udienza di conciliazione si è svolta il 12.3.2010 con esito negativo, seguita\nda un sopralluogo esperito il 24.6.2010. Conclusa l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al\ndibattimento finale ed inoltrato ciascuna un memoriale conclusivo a conferma\ndelle rispettive tesi e domande.\n2.2.1.\nAnzitutto dev’essere esaminata l’eccezione sollevata dal Comune. Questi afferma\nche il PR del 2008 non può essere\nconsiderato un atto pianificatorio definitivo, vuoi perché è in corso il\nprocesso pianificatorio per i Comuni aggregati, vuoi perché in sede di\napprovazione il Consiglio di Stato ha sospeso alcune scelte pianificatorie, in\nriferimento agli studi nel nuovo Comune, proprio a dipendenza della fusione.\nPerciò l’istanza sarebbe prematura e quindi\nirricevibile.\n2.2. L’espropriazione materiale ha\norigine nella pianificazione (art. 5 cpv. 2 LPT), ovvero in un atto pianificatorio\nrestrittivo a carattere definitivo (Kommentar zum RPG, Riva, ad\nart. 5, no. 106 ss). Lo strumento\npianificatorio per eccellenza è il PR in quanto disciplina le attività di incidenza territoriale, istituendo, tra\nl‘altro, anche le restrizioni alla proprietà che fossero motivate da necessità"}