Di regola l’indennità annua riconosciuta dalla prassi per terreni non edificabili ammonta a fr. 0.05 il mq (TE 22.11.2000 in re S./V., 10.5.2001 in re C./A.). In concreto l’occupazione temporanea colpisce una superficie prativa di mq 110 per la quale non è ipotizzabile alcun miglior uso rispetto a quello attuale. Di conseguenza l’indennità di fr. 1.- il mq offerta dal Comune, che è di gran lunga superiore ai canoni giurisprudenziali e quindi favorevole all’espropriata, può essere confermata. 7. L’indennità rivendicata dall’espropriata per titolo di deprezzamento della porzione residua non può essere accolta poiché poggia, anch’essa, sulla premessa errata che la part. no. 185 possa essere