n LALPT) nell’accezione di zona di riserva ai sensi dell’art. 18 cpv. 2 LPT; quest’ultima è di natura transitoria ed in sostanza è intesa a permettere all’autorità pianificatoria di differire la sua decisione nell’attesa di togliere ogni eventuale dubbio in merito allo statuto definitivo di una determinata area (RtiD II-2005 no. 15 c. 6.8.1). La natura provvisoria e lo scopo stesso di questa zona, uniti all’obbligo di pianificare (art. 2 cpv.