E non risulta che il Comune le abbia mai fornito una qualsiasi garanzia vincolante in questo senso. In definitiva il nuovo piano di utilizzazione ha semplicemente confermato l’inedificabilità preesistente del terreno. In mancanza di concrete aspettative edilizie, è pure da escludere che l’espropriata abbia subito un sacrificio particolare incompatibile con il principio della parità di trattamento (RtiD II-2008 no. 55 c. 4.4 e rinvii). Pertanto, non avendo mai avuto vocazione edilizia, il mapp. no. 185 non è stato oggetto di espropriazione materiale.