del Consiglio di Stato dell’11.7.2000 p. 13-14). Un approccio che peraltro rispetta il principio secondo cui, nel determinare il bisogno di zone edificabili, occorre anzitutto sfruttare le riserve edilizie all’interno delle zone edificabili esistenti le quali, se già sovradimensionate, potranno essere ampliate solo se sussistono motivi imperativi (DTF 136 II 204). Stando così le cose, il mapp. no. 185 non aveva carattere edilizio e l’espropriata non poteva seriamente contare né sulla possibilità di edificare il fondo nell’immediato futuro, né sulla sua attribuzione ad una zona edificabile. E non risulta che il Comune le abbia mai fornito una qualsiasi garanzia vincolante in questo senso.