oppure ancora qualora l’azzonamento favorevole fosse legittimato da motivi riconducibili al principio della buona fede. E’ in ogni caso necessario che le circostanze concrete permettano di ritenere che, al momento determinante, il proprietario potesse contare sul fatto che l’edificazione del suo fondo fosse attuabile con grande probabilità in un prossimo futuro (Riva, op. cit., no. 146-160; DTF 122 II 326 c. 6a, 125 II 431 c. 4a, 132 II 218 c. 2.2; RDAT II-2002 no. 75 c. 4.2). 4.4. Nella fattispecie in esame non si riscontrano elementi concreti che permettano di concludere che nel 2000 il mapp. no. 185 si prestasse all’edificazione e dovesse quindi essere assegnato ad una zona edificabile.