che di principio non attua i presupposti di un’espropriazione materiale e quindi non dà luogo a risarcimento. Solo eccezionalmente un tale provvedimento può avere effetti analoghi ad un’espropriazione, e cioè quando la situazione del fondo ne avrebbe consigliato l’assegnazione ad una zona edificabile. Questo potrebbe essere il caso qualora (cumulativamente) il fondo fosse edificabile o quanto meno dotato delle infrastrutture di urbanizzazione primaria, fosse compreso nel perimetro di un piano generale delle canalizzazioni conforme alla legge (PGC o PGS) ed il proprietario avesse già investito somme considerevoli in vista della sua urbanizzazione ed edificazione;