Nell’una e nell’altra ipotesi è dato luogo ad indennizzo a condizione che l’atto limitativo sia definitivo e che, al momento della sua adozione, l’area colpita fosse edificabile o quantomeno potesse esserlo nell’immediato futuro. In altre parole è necessario che l’instaurazione del vincolo precluda al proprietario una concreta possibilità di miglior uso del fondo (Riva, op. cit., no. 123-134; DTF 131 II 151 c. 2.1, 728 c. 2 e rinvii; RtiD II-2008 no. 55 c. 4.2). 4.3. Nel primo PR di __________, approvato il 30.5.1978, la zona edificabile in località __________ era circoscritta ad una fascia tra la strada cantonale ed il sottostante sentiero.