Anche una restrizione secondaria può costituire espropriazione materiale quando coinvolga una cerchia ristretta di proprietari o ne colpisca uno solo in maniera tale che, fosse loro negato un indennizzo, sarebbero costretti a sopportare un sacrificio eccessivo ed incompatibile con il principio della parità di trattamento. Nell’una e nell’altra ipotesi è dato luogo ad indennizzo a condizione che l’atto limitativo sia definitivo e che, al momento della sua adozione, l’area colpita fosse edificabile o quantomeno potesse esserlo nell’immediato futuro.