L’espropriazione materiale si avvera per effetto di un divieto o di una restrizione particolarmente grave dell’uso attuale o del prevedibile uso futuro di un fondo tale da minare le facoltà essenziali derivanti dal diritto proprietà, specie quella di edificare. Anche una restrizione secondaria può costituire espropriazione materiale quando coinvolga una cerchia ristretta di proprietari o ne colpisca uno solo in maniera tale che, fosse loro negato un indennizzo, sarebbero costretti a sopportare un sacrificio eccessivo ed incompatibile con il principio della parità di trattamento.