{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2010-10-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2009-26-1_2010-10-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=107056&nX40_KEY=4921831&nTrefferzeile=63&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "561f254d9c627e37ff307b7ee0cb7271"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2009.26-1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 18.10.2010 10.2009.26-1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 18.10.2010 10.2009.26-1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 18.10.2010 10.2009.26-1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione formale - terreno escluso dalla zona edificabile - terreno d'attesa - valore venale e svalutazione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:45:46", "Checksum": "670471505dfc46e0906f75d79a6d4dc3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 18.10.2010 10.2009.26-1\nRegesto:\nEspropriazione formale - terreno escluso dalla zona edificabile - terreno d'attesa - valore venale e svalutazione\n\n4.\n4.1. Come già indicato, il mapp.\nno. 185 è assegnato al territorio fuori\ndalle zone edificabili ed è parzialmente\ngravato da un vincolo AP-EP. In via preliminare occorre dunque esaminare\nd’ufficio se sia stato oggetto di espropriazione materiale (DTF 116 Ib\n35, 122 II 326 c. 4b; RDAT II-1991 no. 68, I-1993 no. 53).\n4.2. L’espropriazione materiale si avvera per effetto di un divieto o di una\nrestrizione particolarmente grave dell’uso attuale o del prevedibile uso futuro\ndi un fondo tale da minare le facoltà essenziali derivanti dal diritto proprietà, specie quella di edificare. Anche una restrizione\nsecondaria può costituire espropriazione materiale quando coinvolga una cerchia\nristretta di proprietari o ne colpisca uno solo in maniera tale che, fosse loro\nnegato un indennizzo, sarebbero costretti a sopportare un sacrificio eccessivo\ned incompatibile con il principio della parità di trattamento. Nell’una e\nnell’altra ipotesi è dato luogo ad indennizzo a condizione che l’atto limitativo\nsia definitivo e che, al momento della sua adozione, l’area colpita fosse\nedificabile o quantomeno potesse esserlo nell’immediato futuro. In altre parole\nè necessario che l’instaurazione del vincolo precluda al proprietario una\nconcreta possibilità di miglior uso del fondo (Riva, op. cit., no.\n123-134; DTF 131 II 151 c. 2.1, 728 c. 2 e rinvii; RtiD II-2008\nno. 55 c. 4.2).\n4.3. Nel primo PR di __________, approvato il 30.5.1978, la zona edificabile in località __________\nera circoscritta ad una fascia tra la strada cantonale ed il sottostante\nsentiero. A valle di quest’ultimo già allora il piano istituiva un’ampia zona\nAP-EP nella quale era incluso anche il mapp. no. 185 nel suo stato originario\nprecedente la procedura di raggruppamento terreni; tutto il resto del territorio\nera attribuito alla zona residua ed a quella forestale. Con la revisione del PR\napprovata nel 2000, la zona edificabile è stata leggermente ampliata\nmantenendo, tuttavia, quale limite meridionale massimo il sentiero; l’area AP-EP\nè stata ridotta ad una parte soltanto del mapp. no. 185 ed il comprensorio circostante\nè rimasto inedificabile e boschivo.\nIl PR frutto della revisione è il primo piano di utilizzazione conforme ai\nprecetti della Legge sulla pianificazione del territorio (LPT) entrata in\nvigore il 1°.1.1980. Di conseguenza l’esclusione della particella dalla zona\nedificabile, rispettivamente l’apposizione del vincolo, configurano una\ncosiddetta non-attribuzione (DTF 122 II 326 c. 4c, 131 II 728 c. 2.3; RDAT\nI-2001 no. 49 c. 2a) che di principio non attua i presupposti di un’espropriazione materiale e quindi\nnon dà luogo a risarcimento. Solo eccezionalmente un tale provvedimento può\navere effetti analoghi ad un’espropriazione, e cioè quando la situazione del\nfondo ne avrebbe consigliato l’assegnazione ad una zona edificabile. Questo\npotrebbe essere il caso qualora (cumulativamente) il fondo fosse edificabile o\nquanto meno dotato delle infrastrutture di urbanizzazione primaria, fosse\ncompreso nel perimetro di un piano generale delle canalizzazioni conforme alla\nlegge (PGC o PGS) ed il proprietario avesse già investito somme considerevoli\nin vista della sua urbanizzazione ed edificazione; oppure qualora il fondo\nfosse situato in un territorio già largamente edificato; oppure ancora qualora\nl’azzonamento favorevole fosse legittimato da motivi riconducibili al principio\ndella buona fede. E’ in ogni caso necessario che le circostanze concrete\npermettano di ritenere che, al momento determinante, il proprietario potesse\ncontare sul fatto che l’edificazione del suo fondo fosse attuabile con grande\nprobabilità in un prossimo futuro (Riva, op. cit., no. 146-160; DTF\n122 II 326 c. 6a, 125 II 431 c. 4a, 132 II 218 c. 2.2; RDAT II-2002 no. 75\nc. 4.2).\n4.4. Nella fattispecie in esame non si riscontrano elementi concreti che permettano\ndi concludere che nel 2000 il mapp. no. 185 si prestasse all’edificazione e\ndovesse quindi essere assegnato ad una zona edificabile.\nAnzitutto, pur disponendo di un accesso\nsufficiente attraverso la strada di servizio, il fondo non era collegato alle\ninfrastrutture, specie alla canalizzazione per lo scarico dei liquami il cui\ncollettore principale corre lungo la strada cantonale. Un allacciamento verso\nmonte, seguendo il tracciato della strada di servizio o eventualmente attraversando\nle proprietà private confinanti (previo ottenimento dei necessari diritti di\npasso), avrebbe richiesto un impianto di pompaggio e, nel complesso, sarebbe\nrisultato finanziariamente oneroso. Già colpito da un previgente vincolo di\ninedificabilità, il fondo era anche escluso dal perimetro del PGC approvato il 23.5.1977;\nsituazione che, per quanto possa interessare, è rimasta invariata nel PGS\napprovato il 19.11.2007.\nDiscosta dall’abitato, la particella è da\nsempre parte integrante di un territorio\nintatto, inedificato ed inedificabile, che ha funzioni indipendenti dalle aree insediate\n(cfr. documentazione fotografica). Sotto questo profilo la presenza di\ncostruzioni lungo la strada cantonale e di un singolo rustico riattato sull’altro\nlato della strada di servizio non è decisiva poiché non è sufficiente a\nconferire a quella zona lo statuto di comprensorio edificato in larga misura ai\nsensi dell’art. 15 let. a LPT (sul concetto DTF 132 II 218 c. 4; RDAT\nII-2002 no. 78 c. 3.1). La particella non costituiva neppure un tassello prevedibilmente necessario da destinare all’attività\nedilizia privata e da urbanizzare entro quindici anni (art. 15 let. b LPT).\nVero è che, approvando la revisione, il Consiglio di Stato ha dichiarato la\nzona edificabile di __________ “chiaramente sovradimensionata” e perciò ne ha verificato\nl’estensione escludendo o limitando al minimo gli ampliamenti (cfr. ris. del"}