richiamata la Legge di espropriazione dell’8.3.1971, dichiara e pronuncia 1. La domanda di modifica dei piani dell’espropriata è respinta. 2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 400.- sono a carico dell’ente espropriante. 3. Contro la presente pronuncia è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione. 4. Intimazione a: | | - - RA 2 | per il Tribunale di espropriazione la Presidente Il segretario giudiziario Margherita De Morpurgo Enzo Barenco