finanziari. Dal profilo tecnico la soluzione proposta dall’espropriata si rivela quindi inopportuna oltre che eccessivamente gravosa per il Comune; - che è irrilevante, inoltre, che poco più a sud esista uno slargo sull’altro lato della strada poiché si tratta di un sedime che non è deputato ad accogliere opere pubbliche; - che, tutto ciò considerato, la domanda di modifica dei piani dev’essere respinta; - che sull’indennità il Tribunale si pronuncerà in separata sede (art. 45 cpv. 5 Lespr); - che la tassa di giustizia e le spese per il presente giudizio sono a carico dell’ente espropriante (art. 73 Lespr); le ripetibili saranno assegnate con il giudizio sulla stima. Per i quali motivi,