15 c. 6.8.1); - che, tuttavia, posto l’obbligo per l’ente pubblico di pianificare (art. 2 e 14 LPT), la zona senza destinazione specifica costituisce un’eccezione ipotizzabile soltanto qualora, al momento dell’adozione del PR, una determinata area non possa ricevere una collocazione definitiva per ragioni inerenti alla pianificazione del territorio. In sostanza, il differimento della definitiva attribuzione ad una specifica zona è ammissibile soltanto se sussistono incertezze fondate dal profilo pianificatorio (RtiD I-2007 no.