n LALPT), nell’accezione di zona di riserva ai sensi dell’art. 18 cpv. 2 LPT, la cui funzione è permettere all’autorità pianificatoria di chiarire definitivamente l’azzonamento di una certa area in base alla situazione territoriale ed alle previsioni di sviluppo futuro. Si tratta cioè di una zona dal carattere transitorio, nella quale la pianificazione è differita, da potersi eventualmente destinare in un secondo tempo all’edificazione (RtiD II-2005 no. 15 c. 6.8.1); -