che l’udienza di conciliazione svoltasi il 15.4.2010, in occasione della quale si è anche proceduto ad un sopralluogo, si è risolta negativamente; - che un intervento espropriativo è compatibile con la garanzia costituzionale della proprietà (art. 26 Cost) solamente se è fondato su una base legale, se risponde ad un interesse pubblico e se rispetta il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost; Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 1 no. 11 ss, 25 ss;