Quest’ultima postula, in particolare, lo spostamento del posteggio verso l’estremità orientale del terreno a confine con il mapp. no. 186 e si giustificherebbe sulla base del principio della proporzionalità poiché consentirebbe un utilizzo più razionale della parte residua del fondo ancora suscettibile in un futuro di sfruttamento edilizio; - che l’udienza di conciliazione svoltasi il 15.4.2010, in occasione della quale si è anche proceduto ad un sopralluogo, si è risolta negativamente;