{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2010-05-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2009-26-1_2010-05-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=107055&nX40_KEY=4921831&nTrefferzeile=65&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2d3e8c23d1719539bb972e78bf299bc9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2009.26-1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 28.05.2010 10.2009.26-1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 28.05.2010 10.2009.26-1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 28.05.2010 10.2009.26-1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Domanda di modifica dei piani - posteggio pubblico - zona di attesa"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:45:45", "Checksum": "133d3b6dabdac4022f7632e8acca2c33", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 28.05.2010 10.2009.26-1\nRegesto:\nDomanda di modifica dei piani - posteggio pubblico - zona di attesa\n\n\nche, tuttavia, posto l’obbligo per\nl’ente pubblico di pianificare (art. 2 e 14 LPT), la zona senza destinazione\nspecifica costituisce un’eccezione ipotizzabile soltanto qualora, al momento\ndell’adozione del PR, una determinata area non possa ricevere una collocazione\ndefinitiva per ragioni inerenti alla pianificazione del territorio. In\nsostanza, il differimento della definitiva attribuzione ad una specifica zona è\nammissibile soltanto se sussistono incertezze fondate dal profilo\npianificatorio (RtiD I-2007 no. 24 c. 3.2 e rinvii);\n-\nche nel ISEP 1 il primo PR,\napprovato il 30.5.1978, aveva istituito un’ampia zona AP-EP in località __________\nnella quale era incluso anche il mapp. no. 185 nel suo stato originario\nprecedente la procedura di raggruppamento terreni; il territorio circostante\nera assegnato alla zona residua ed a quella forestale. Con la revisione del PR\nl’estensione della zona AP-EP è stata ridotta al solo mapp. no. 185; per il\nresto il comprensorio è stato attribuito al territorio fuori dalle zone\nedificabili, rispettivamente è rimasto zona forestale;\n-\nche su tali basi il mapp. no. 185 non\nrisulta affatto appartenere ad un comprensorio di transizione in attesa di\nassumere la destinazione finale di zona edificabile. Ben al contrario, nel 2000\nesso ha ottenuto una collocazione chiara e definitiva che ne sancisce\nl’inedificabilità a fini privati;\n-\nche lo stesso Comune esclude, del\nresto, che la particella possa essere attribuita ad una zona edificabile nei\nprossimi cinquant’anni (cfr. verbale 15.4.1010);\n-\nche l’espropriazione non\npregiudica dunque la proprietà nella misura in cui non impedisce lo\nsfruttamento della frazione residua secondo quanto ammesso dal PR;\n-\nche, infine, vista la morfologia\ndei luoghi, la costruzione dell’opera verso il confine con il mapp. no. 186 appare\ncomunque difficilmente attuabile. Infatti, considerato che la parte meridionale\ndel mapp. no. 185 presenta un declivio accentuato e che la strada di servizio\nha una pendenza del 12-15% circa, si imporrebbe un impianto a gradoni per\nevitare (per ovvi motivi di sicurezza) il posteggio inclinato; in ogni caso si dovrebbero\nerigere importanti opere murarie di sostegno, con evidenti maggiori oneri\nfinanziari. Dal profilo tecnico la soluzione proposta dall’espropriata si\nrivela quindi inopportuna oltre che eccessivamente gravosa per il Comune;\n-\nche è irrilevante, inoltre, che poco\npiù a sud esista uno slargo sull’altro lato della strada poiché si tratta di un\nsedime che non è deputato ad accogliere opere pubbliche;\n-\nche, tutto ciò considerato, la\ndomanda di modifica dei piani dev’essere respinta;\n-\nche sull’indennità il Tribunale si\npronuncerà in separata sede (art. 45 cpv. 5 Lespr);\n-\nche la tassa di giustizia e le\nspese per il presente giudizio sono a carico dell’ente espropriante (art. 73\nLespr); le ripetibili saranno assegnate con il giudizio sulla stima.\nPer i quali motivi,\nrichiamata la\nLegge di espropriazione dell’8.3.1971,\ndichiara\ne pronuncia 1. La domanda di modifica dei piani dell’espropriata è respinta.\n2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 400.- sono a carico dell’ente espropriante.\n3. Contro la presente pronuncia è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.\n4. Intimazione a:\n|\n|\n- - RA 2\n|\nper il Tribunale di espropriazione\nla Presidente Il segretario giudiziario\nMargherita De Morpurgo Enzo Barenco"}