{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2010-05-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2009-26-1_2010-05-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=107055&nX40_KEY=4921831&nTrefferzeile=65&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2d3e8c23d1719539bb972e78bf299bc9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2009.26-1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 28.05.2010 10.2009.26-1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 28.05.2010 10.2009.26-1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 28.05.2010 10.2009.26-1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Domanda di modifica dei piani - posteggio pubblico - zona di attesa"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:45:45", "Checksum": "133d3b6dabdac4022f7632e8acca2c33", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 28.05.2010 10.2009.26-1\nRegesto:\nDomanda di modifica dei piani - posteggio pubblico - zona di attesa\n\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano 28 maggio 2010 |\nDecisione In nome |\n||\n|\nIl Tribunale di espropriazione |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\nComposto dalla Presidente |\nMargherita De Morpurgo |\n|\ne dai membri |\ning. Alberto Lucchini arch. Claudio Morandi |\n|\nsegretario giudiziario |\nEnzo Barenco |\nstatuendo nella procedura di espropriazione formale promossa da\n|\n|\nISEP 1 rappr. dal RA 1\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nCOES 1 rappr. dall’ RA 2\n|\n|\n|\nnell'ambito delle opere di esecuzione del posteggio pubblico __________,\nrelativamente al mapp. no. 185 RFD di __________, |\ned ora sulla domanda di modifica dei piani di espropriazione presentata dall’espropriata,\nconsiderato in fatto ed in diritto\n-\nche il ISEP 1 ha risolto di\nprocedere alla costruzione di un posteggio pubblico nella zona inedificabile __________.\nL’opera è prevista dal vigente PR ed occupa parzialmente il mapp. no. 185 di\nproprietà di COES 1;\n-\nche il Consiglio Comunale ha\nstanziato il credito per la realizzazione del posteggio e l’acquisto del sedime\nnecessario con risoluzione del 17.12.2008 cresciuta incontestata in giudicato\n(MM 13/2008 del 10.11.2008);\n-\nche il Municipio ha rilasciato la\nlicenza edilizia in data 2.6.2009; un ricorso interposto da COES 1 è stato\nrespinto dal Consiglio di Stato con decisione del 18.8.2009;\n-\nche il 26.11.2009 il Municipio ha presentato\nistanza di avvio della procedura in oggetto e, su sua richiesta, è stato\nautorizzato ad omettere la pubblicazione degli atti ai sensi dell’art. 27 Lespr.\nAll’espropriata è stato notificato un avviso personale e la tabella di\nespropriazione in data 10.12.2009;\n-\nche, stando alla tabella, l’ente\nespropriante sollecita l’espropriazione formale di mq 400 e l’occupazione\ntemporanea di mq 110 del mapp. no. 185, superfici per le quali offre a titolo\nd’indennità, rispettivamente, fr. 20.- il mq e fr. 1.- il mq;\n-\nche la proprietaria ha contestato\nle condizioni dell’espropriazione con memoria del 13.1.2010. Reputando evidente\ndi poter qualificare il mapp. no. 185 quale terreno d’attesa con concrete\npotenzialità edificatorie, essa ha chiesto, da un lato, una modifica dei piani\ne, dall’altro, un’indennità di fr. 180.-/200.- il mq per l’area espropriata, da\ncompletarsi con un’indennità per svalutazione della frazione residua di fr.\n100.- il mq qualora la modifica non fosse accettata. Quest’ultima postula, in\nparticolare, lo spostamento del posteggio verso l’estremità orientale del\nterreno a confine con il mapp. no. 186 e si giustificherebbe sulla base del principio\ndella proporzionalità poiché consentirebbe un utilizzo più razionale della\nparte residua del fondo ancora suscettibile in un futuro di sfruttamento\nedilizio;\n-\nche l’udienza di conciliazione\nsvoltasi il 15.4.2010, in occasione della quale si è anche proceduto ad un\nsopralluogo, si è risolta negativamente;\n-\nche un intervento espropriativo è\ncompatibile con la garanzia costituzionale della proprietà (art. 26 Cost)\nsolamente se è fondato su una base legale, se risponde ad un interesse pubblico\ne se rispetta il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost; Hess/Weibel,\nDas Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 1 no. 11 ss, 25 ss; DTF\n129 I 337 c. 4.1 e rinvii);\n-\nche l’area da destinare a\nposteggio pubblico in località __________ è stata definita nell’ambito della\nrevisione del PR approvata dal Consiglio di Stato con risoluzione\ndell’11.7.2000. Successivamente, con risoluzione governativa del 7.11.2006, è\nstata approvata una variante che non riguarda però il predetto vincolo;\n-\nche, chiedendo lo spostamento del\nposteggio, sostanzialmente l’espropriata pretende di rimettere in discussione\nil vincolo pianificatorio;\n-\nche, tuttavia, il PR crea la\npresunzione di pubblica utilità per tutte le espropriazioni, le imposizioni e\nle opere pubbliche previste (art. 40 cpv. 2 LALPT); presunzione che si estende\nanche ai piani costruttivi delle opere stesse (RDAT I-1993 no. 49). Conseguentemente,\nnell’ambito della procedura espropriativa, il proprietario non ha più la\nfacoltà di contestare l’esproprio o di richiedere una modifica dei piani;\ninfatti il giudice delle espropriazioni non è confrontato con la sola\npresunzione derivante dall’art. 2 Lespr bensì con una certezza (praesumptio\njuris et de jure) per cui la prova del contrario non è più ammissibile per ovvi\nmotivi di sicurezza giuridica (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 1 no. 13 in fine; RtiD I-2006 no. 24 c. 2.4.);\n-\nche, del resto, non sono neppure\nadempiuti i requisiti per un eccezionale riesame pregiudiziale del vincolo (RtiD\nI-2006 no. 24 c. 2.4);\n-\nche la domanda di modifica dei\npiani andrebbe quindi respinta già solo per questi motivi;\n-\nche a prescindere dalle suddette\nconsiderazioni essa è comunque anche infondata nel merito;\n-\nche, come già indicato, secondo\nl’espropriata il mapp. no. 185 ha connotazione di terreno d’attesa, potendosi\ncontare in un futuro non troppo lontano con il suo inserimento in zona\nedificabile. Perciò il principio della proporzionalità imporrebbe di accogliere\nla modifica dei piani poiché il fondo ne risulterebbe meno pregiudicato\nnell’ottica di uno sfruttamento futuro a fini edilizi;\n-\nche questa tesi trascura che le\nzone di attesa non sono codificate nella legislazione pianificatoria cantonale;\n-\nche quest’ultima conosce, semmai,\nil concetto di zona senza destinazione specifica (art. 28 cpv. 2 let. n LALPT),\nnell’accezione di zona di riserva ai sensi dell’art. 18 cpv. 2 LPT, la cui\nfunzione è permettere all’autorità pianificatoria di chiarire definitivamente l’azzonamento\ndi una certa area in base alla situazione territoriale ed alle previsioni di\nsviluppo futuro. Si tratta cioè di una zona dal carattere transitorio, nella\nquale la pianificazione è differita, da potersi eventualmente destinare in un\nsecondo tempo all’edificazione (RtiD II-2005 no. 15 c. 6.8.1);\n-"}