48; TRAM 50.2007.9 del 17.3.2011 c. 5.1). In concreto è equo ripartire la tassa di giustizia e le spese addebitandole per 2/3 alle istanti in solido, in quanto soccombenti, e per 1/3 al Comune siccome a sua volta soccombente in punto all’eccezione di irricevibilità dell’istanza. Le istanti dovranno inoltre rifondere al Comune, che si è avvalso della consulenza di un legale, ripetibili parziali commisurate all’assistenza prestata. A tal fine va tenuto conto dell’impegno profuso dal legale nello studio della pratica, nella corrispondenza e in conferenze, rispettivamente nella stesura delle memorie scritte (risposta e conclusioni), nonché della partecipazione ad un’udienza e un sopralluogo.