In conclusione, l’assetto pianificatorio disposto con il PR del 2008 non ha comportato un’espropriazione materiale a danno delle proprietà delle istanti, e di conseguenza l’istanza dev’essere respinta. 7.Nei procedimenti contenziosi di espropriazione materiale le spese giudiziarie e le ripetibili sono ripartite come in una normale procedura amministrativa, ovvero a dipendenza dell’esito delle lite e del grado di soccombenza della parti (art. 47 e 49 nuova LPAmm; RDAT I-1994 no. 48; TRAM 50.2007.9 del 17.3.2011 c. 5.1).