46 c. 3). 6.3. Alle considerazioni che precedono si aggiunge che, al momento dell’entrata in vigore del PR del 2008, non sussistevano motivi oggettivi che imponessero l’attribuzione di una maggiore superficie dei fondi alla zona edificabile. Anzitutto perché le particelle non erano, nemmeno a quell’epoca, incluse in un comprensorio edificato in larga misura ai sensi dell’art. 15 let. a LPT, concetto che la prassi interpreta in modo restrittivo assimilandovi soltanto il territorio edificato in senso stretto e gli spazi vuoti tra costruzioni (Baulücken) a tal punto segnati dall’impronta edilizia dei fondi circostanti da non poter essere attribuiti ad altra destinazione (Riva, op.