E’ pur vero che l’edificabilità circoscritta alla sola parte alta dei terreni non lascia grande libertà di scelta dal profilo progettuale; tuttavia, alla luce della situazione concreta, tale limitazione non appare grave poiché quella è la parte più pregiata dei fondi, immediatamente servita dalle infrastrutture e facilmente edificabile, e l’uso ragionevole ne resta garantito. Bisogna infatti considerare che la porzione meridionale, a valle delle abitazioni, mal si presta ad uno sfruttamento autonomo essendo alquanto ripida e confinante con il bosco dal quale è obbligatorio mantenere una distanza minima di almeno 10 metri (art. 15 let. f NAPR/2008, art. 9.6 NAPR/86).