6b e rinvii). Qualora la restrizione parziale vada a gravare un fondo già edificato, inibendo soltanto la realizzazione di nuove costruzioni senza pregiudicare l’impiego di quelli esistenti, non vi è espropriazione materiale se gli edifici presenti garantiscono un’utilizzazione del fondo economicamente razionale (DTF 117 Ib 262 c. 2a; TRAM 50.2008.3 del 10.10.2008 c. 2.4). 6.2. Nel PR del 1986, i mapp. no. 1827, 1847 e 1848 MAF erano parzialmente assegnati alla zona residenziale estensiva (R2) dove vigeva un indice di sfruttamento dello 0.4, un indice di occupazione del 30%, una altezza massima di 7,5 m e una distanza minima dal confine di 3 m (cfr. art. 28 e 9 NAPR/1986).