vista della sua urbanizzazione e costruzione. Oppure qualora l’inclusione del fondo nella zona edificabile si imponga in ragione della sua appartenenza al territorio largamente edificato ai sensi dell’art. 15 let. a LPT. Oppure ancora qualora tale esigenza debba essere riconosciuta in virtù del principio della buona fede (DTF 132 II 218 c. 2.2, 125 II 431 c. 4a). In presenza di una limitazione parziale della possibilità di edificare, per stabilire se abbia avuto luogo un’espropriazione materiale occorre accertare il potenziale edilizio residuo del fondo. In particolare occorre verificare se il terreno resti suscettibile di un uso razionale;