Perciò rivendicano un’indennità di fr. 150.- il mq a titolo di espropriazione materiale pari ad una perdita di valore del 30% per le ridotte capacità edificatorie. Con risposta del 30.6.2009, in ordine il Comune ha eccepito l’irricevibilità dell’istanza siccome prematura, essendo fondata su un PR che non può essere considerato un atto pianificatorio definitivo. Nel merito esso ha contestato che siano dati i requisiti di un’espropriazione materiale e postulato pertanto la reiezione dell’istanza. L’udienza di conciliazione si è svolta il 12.3.2010 con esito negativo. Un sopralluogo è stato esperito il successivo 24.6.2010.