{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-04-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2009-1_2014-04-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116593&nX40_KEY=4711099&nTrefferzeile=69&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "da3aa74555101fbd4126ca52180600f9"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["10.2009.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 04.04.2014 10.2009.1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 04.04.2014 10.2009.1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 04.04.2014 10.2009.1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale – eccezione di irricevibilità dell’istanza perché prematura- parziale non-attribuzione alla zona edificabile di fondi completamente urbanizzati"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 02:29:52", "Checksum": "3aa52d55f58b143c65398cb34d42cb58", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 04.04.2014 10.2009.1\nRegesto:\nEspropriazione materiale – eccezione di irricevibilità dell’istanza perché prematura- parziale non-attribuzione alla zona edificabile di fondi completamente urbanizzati\n\n\nparticelle non erano, nemmeno a quell’epoca, incluse in un comprensorio edificato\nin larga misura ai sensi dell’art. 15 let. a LPT, concetto che la prassi\ninterpreta in modo restrittivo assimilandovi soltanto il territorio edificato\nin senso stretto e gli spazi vuoti tra costruzioni (Baulücken) a tal punto\nsegnati dall’impronta edilizia dei fondi circostanti da non poter essere attribuiti ad altra destinazione (Riva, op. cit.,\nno. 159; DTF 122 II c. 6a, 132 II 218 c. 4). In effetti il comparto a valle della Strada __________ si compone\ntutt’ora di ampie superfici libere, prative e boschive, con qualche costruzione\nisolata; netta è la separazione che si intravvede rispetto alle zone insediate\nposte a monte della strada, la quale delimita chiaramente la zona edificabile.\nLe particelle (ed il comprensorio al\nquale appartengono) non erano neppure necessarie all’edificazione nei prossimi\n15 anni (art. 15 let. b LPT). Vero è che nonostante lo sforzo compiuto dal\nComune per ridurre l’estensione di alcune zone edificabili, il Consiglio di\nStato ha qualificato la contenibilità del nuovo PR come sensibilmente eccedente\nil presumibile bisogno (cfr. ris. del Consiglio di Stato no. 5230 del\n14.10.2008, p. 19).\nInfine, considerato che il PR del 2008 non ha compromesso alcuna aspettativa\nedilizia concreta e che la riduzione\ndella fascia edificabile ha interessato tutti i fondi siti nel comprensorio a\nvalle della Strada __________ per un fronte di ca. 400 m, è pure da escludere l’ipotesi di un sacrificio\nparticolare incompatibile con il principio della parità di trattamento (RtiD II 2008 no. 55 c. 4.4 e rinvii).\n6.4. In conclusione, l’assetto\npianificatorio disposto con il PR del 2008 non ha comportato un’espropriazione\nmateriale a danno delle proprietà delle istanti, e di conseguenza l’istanza\ndev’essere respinta.\n7.Nei\nprocedimenti contenziosi di espropriazione materiale le spese giudiziarie e le\nripetibili sono ripartite come in una normale procedura amministrativa, ovvero a\ndipendenza dell’esito delle lite e del grado di soccombenza della parti (art. 47\ne 49 nuova LPAmm; RDAT I-1994 no. 48; TRAM 50.2007.9 del\n17.3.2011 c. 5.1).\nIn concreto è equo ripartire la tassa di giustizia e le spese addebitandole per\n2/3 alle istanti in solido, in quanto soccombenti, e per 1/3 al Comune siccome\na sua volta soccombente in punto all’eccezione di irricevibilità dell’istanza. Le\nistanti dovranno inoltre rifondere al Comune, che si è avvalso della consulenza\ndi un legale, ripetibili parziali commisurate all’assistenza prestata. A tal\nfine va tenuto conto dell’impegno profuso dal legale nello studio della\npratica, nella corrispondenza e in conferenze, rispettivamente nella stesura\ndelle memorie scritte (risposta e conclusioni), nonché della partecipazione ad\nun’udienza e un sopralluogo. Perciò le ripetibili a favore del Comune sono\nfissate in fr. 1'500.-.\nPer i quali motivi\nrichiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,\ndichiara\ne pronuncia 1. L’eccezione di irricevibilità dell’istanza sollevata\ndal COEP 1 è respinta.\n2. L’istanza di indennizzo per espropriazione materiale è respinta.\n3. La tassa di giustizia e le spese in fr. 900.- sono a carico del COEP 1 per 1/3 e delle istanti per 2/3, le quali rifonderanno inoltre al Comune fr. 1'500.- per ripetibili. Le istanti rispondono con vincolo di solidarietà.\n4. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.\n5. Intimazione a:\nper il Tribunale di espropriazione\nla Presidente la segretaria giurista\nMargherita De Morpurgo Annalisa Butti"}