{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-04-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2009-1_2014-04-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116593&nX40_KEY=4921750&nTrefferzeile=73&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "da3aa74555101fbd4126ca52180600f9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2009.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 04.04.2014 10.2009.1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 04.04.2014 10.2009.1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 04.04.2014 10.2009.1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale – eccezione di irricevibilità dell’istanza perché prematura- parziale non-attribuzione alla zona edificabile di fondi completamente urbanizzati"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:21:06", "Checksum": "857cf10363d73460ecdd95b35bcb0cb0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 04.04.2014 10.2009.1\nRegesto:\nEspropriazione materiale – eccezione di irricevibilità dell’istanza perché prematura- parziale non-attribuzione alla zona edificabile di fondi completamente urbanizzati\n\n\nprogetto, esaminato in via preliminare dal Dipartimento dell’ambiente nel 1979,\nè stato riformulato per poi essere adottato dal Consiglio Comunale nel 1984 ed\napprovato dal Consiglio di Stato nel 1986. Tale piano è stato essenzialmente allestito\nsecondo i disposti della Legge edilizia\ndel 19.2.1973 e non rispettava i dettami di contenuto della LPT, specie per\nquanto riguarda la corretta delimitazione delle zone edificabili. Ciò,\nsegnatamente, in relazione al territorio ove sono ubicate le proprietà in esame.\nIn effetti sulla fascia collinare tra il nucleo di __________ e l’omonimo _________,\nuna certa attività edilizia si era sviluppata nell’area di __________ ubicata\ntra la strada che porta al _________ e la Strada __________; al contrario tutto\nil comprensorio a valle di quest’ultima, quindi anche la zona __________, ad\neccezione di qualche costruzione isolata era prevalentemente inedificato (cfr.\npiano delle zone 1986). Perciò le particelle non appartenevano al territorio\nlargamente edificato né erano necessarie all’edificazione nei 15 anni\nsuccessivi. Lo stesso Consiglio di Stato ha del resto osservato, nella\ndecisione di approvazione del piano, che nel 1986 risultavano largamente insediati solo i comparti direttamente\ncircostanti i nuclei di __________ e di __________, mentre sul resto del\nterritorio gli insediamenti si erano diffusi a macchia d’olio ed maniera\nalquanto sparsa e disordinata, complice anche il fatto che non si era ancora\nproceduto ad un riordino fondiario. Situazione, questa, della quale l’autorità\ncomunale ha dovuto tener conto, anche per assicurarsi un certo margine di\nsviluppo. Ne è scaturito tuttavia un piano chiaramente sovradimensionato con\nuna contenibilità teorica eccedente le prevedibili necessità di crescita dei\n10-15 anni a venire; ciò sulla base di previsioni di sviluppo demografico,\nprospettate dal Comune, sostanzialmente ottimistiche specie alla luce della\ndifficile situazione fondiaria (cfr. ris. no. 7320 del 25.11.1986, p. 16-17).\nTale sovradimensionamento è peraltro stato rimarcato anche a posteriori, in\nsede di revisione del PR: come si evince infatti dai dati contenuti nel relativo\nrapporto di pianificazione, la contenibilità del PR/1986 (stimata in 2'300\nabitanti) superava di quasi il doppio l’effettivo sviluppo demografico della\npopolazione, che al dicembre del 2004 contava ca. 1'200 abitanti (cfr. Rapporto\ndi pianificazione, p. 20 pto 4.2 e relativo allegato di p. 34; ris. del\nConsiglio di Stato no. 5230 del 14.10.2008, p. 19).\nIn simili circostanze è evidente che il PR del 1986 di __________ non possa essere\nconsiderato conforme (cfr. TF 1C_573/2011 del 30.8.2013 c. 3.2. e\nrinvii, TRAM 50.2007.9 del 17.3.2011 c. 3.4.2).\nDi riflesso, è escluso che i fondi\ndelle istanti possano aver subito un dezonamento al momento in cui è entrata in vigore la revisione del PR.\n6.6.1.\nIl PR frutto della revisione, approvato il 14.10.2008, è il primo piano di utilizzo adottato secondo i precetti\ndella LPT. Di conseguenza la parziale esclusione dei fondi delle istanti dalla\nzona edificabile configura una non-attribuzione.\nTale provvedimento non implica di principio un obbligo di indennizzo. Solo eccezionalmente esso può avere effetti\nequivalenti ad un’espropriazione, segnatamente quando si possa ritenere\nche, alla data determinante, il proprietario poteva oggettivamente contare sul\nfatto che l’edificazione del suo fondo fosse attuabile con grande probabilità\nin un prossimo avvenire. Secondo la giurisprudenza questo potrebbe essere il\ncaso qualora il fondo sia (cumulativamente) edificabile o quantomeno dotato\ndelle infrastrutture di urbanizzazione primaria, sia ubicato entro un perimetro\ndelle canalizzazioni (PGC o PGS) conforme alla legislazione sulla protezione\ndelle acque, ed il proprietario abbia già investito somme considerevoli in\nvista della sua urbanizzazione e costruzione. Oppure qualora l’inclusione del\nfondo nella zona edificabile si imponga in ragione della sua appartenenza al\nterritorio largamente edificato ai sensi dell’art. 15 let. a LPT. Oppure ancora\nqualora tale esigenza debba essere riconosciuta in virtù del principio della\nbuona fede (DTF 132 II 218 c. 2.2, 125 II 431 c. 4a).\nIn presenza di una limitazione parziale della possibilità di edificare, per\nstabilire se abbia avuto luogo un’espropriazione materiale occorre accertare il\npotenziale edilizio residuo del fondo. In particolare occorre verificare se il\nterreno resti suscettibile di un uso razionale; ciò tenendo presente che le\nrestrizioni della proprietà che non impediscono ma limitano anche in maniera\nimportante lo sfruttamento edilizio, non raggiungono una gravità tale da\ngenerare espropriazione materiale, quando un’utilizzazione conforme ed\neconomicamente ragionevole del fondo rimane possibile (DTF 123 II 481\ncond. 6b e rinvii). Qualora la restrizione parziale vada a gravare un fondo già\nedificato, inibendo soltanto la realizzazione di nuove costruzioni senza\npregiudicare l’impiego di quelli esistenti, non vi è espropriazione materiale\nse gli edifici presenti garantiscono un’utilizzazione del fondo economicamente\nrazionale (DTF 117 Ib 262 c. 2a; TRAM 50.2008.3 del 10.10.2008 c.\n2.4).\n6.2. Nel PR del 1986, i mapp. no. 1827, 1847 e 1848 MAF erano parzialmente\nassegnati alla zona residenziale estensiva (R2) dove vigeva un indice di\nsfruttamento dello 0.4, un indice di occupazione del 30%, una altezza massima di\n7,5 m e una distanza minima dal confine di 3 m (cfr. art. 28 e 9 NAPR/1986).\nIl nuovo PR del 2008, ha confermato la parziale attribuzione delle proprietà\nalla zona residenziale estensiva (RE), con la differenza che la superficie edificabile"}