{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-04-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2009-1_2014-04-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116593&nX40_KEY=4921750&nTrefferzeile=73&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "da3aa74555101fbd4126ca52180600f9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2009.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 04.04.2014 10.2009.1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 04.04.2014 10.2009.1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 04.04.2014 10.2009.1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale – eccezione di irricevibilità dell’istanza perché prematura- parziale non-attribuzione alla zona edificabile di fondi completamente urbanizzati"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:21:06", "Checksum": "857cf10363d73460ecdd95b35bcb0cb0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 04.04.2014 10.2009.1\nRegesto:\nEspropriazione materiale – eccezione di irricevibilità dell’istanza perché prematura- parziale non-attribuzione alla zona edificabile di fondi completamente urbanizzati\n\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano 4 aprile 2014 |\nSentenza In nome |\n||\n|\nIl Tribunale di espropriazione |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\nComposto dalla Presidente |\nMargherita De Morpurgo |\n|\ne dai membri |\ning. Argentino Jermini arch. Lucia Montorfani Giovanzana |\n|\nsegretaria giurista |\nAnnalisa Butti |\nstatuendo nella procedura di espropriazione materiale promossa da\n|\n|\n1. ISES 1 2. ISES 2 entrambe RA 1\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nCOEP 1 rappr. dall’ RA 2\n|\n|\n|\nrelativamente ai mapp. no. 361, 347 e 436 RT (ex mapp. no. 1827, 1847 e 1848 MAF) di __________,\n|\nletti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,\nconsiderato, in fatto ed in diritto\n1.1.1.\nISES 1 e ISES 2 sono comproprietarie, nel Comune di __________, del mapp. no. 361\nRT (ex mapp. no. 1827 MAF). ISES 1 è altresì proprietaria unica dei mapp. no. 347\ne 436 RT (ex mapp. no. 1847 e 1848 MAF). I tre fondi sono situati ad ovest del nucleo di __________ in località __________,\na valle della strada comunale denominata __________.\n1.2. Nel PR del passato Comune di __________,\napprovato dal Consiglio di Stato il 25.11.1986, le tre particelle erano\nassegnate parte alla zona residenziale estensiva R2 (porzione nord) e parte al\nterritorio fuori dalle zone edificabili (porzione sud).\nNell’ottobre del 2001 ha avuto luogo l’aggregazione dei Comuni di __________\nnel nuovo Comune di __________. Una seconda aggregazione con i Comuni di __________\nè avvenuta nel 2008.\nNella seduta del 25.10.2004 il Consiglio Comunale del nuovo Comune di __________\nha adottato la revisione del PR della sezione di __________. Questo proponeva, nel\nterritorio situato a valle della Strada __________, una riduzione della fascia\nedificabile a 20 m di larghezza, ed un aumento degli indici edificatori. Per le\nparticelle delle qui istanti (allora mapp. no. 1827, 1847 e 1848 MAF) ciò ha\ncomportato una nuova ripartizione delle loro superfici tra zona residenziale\nestensiva RE e zona agricola. Le proprietarie non hanno contestato l’assetto\ndisposto con il nuovo piano, il quale è stato approvato dal Consiglio di Stato\ncon risoluzione no. 5230 del 14.10.2008.\n1.3. Al suddetto processo pianificatorio di revisione si è sovrapposta la\nprocedura di raggruppamento terreni (RT) ed inoltre, nel 2007, il mapp. no.\n1847 MAF è stato frazionato nei nuovi mapp. no. 1847, 5974 e 5975 MAF (cfr.\nmutazione no. 4353 iscritta nel RFP il 3.12.2007; piano “situazione\nplanimetrica MAF” del geometra revisore del 10.2.2011).\nIn esito alla procedura di RT, che qui non occorre ripercorrere nel dettaglio,\ne dopo l’evasione di tutti i ricorsi in prima istanza, in data 18.8.2009 il\nConsiglio di Stato ha approvato il nuovo\nriparto e ordinato la terminazione provvisoria dei fondi (cfr. FU ______ del ______).\nIn tal modo le part. no. 1827, 1847 e 1848 MAF sono diventate\nrispettivamente i nuovi mapp. no. 361, 347 e 436 RT (cfr. piano “situazione\nplanimetrica dopo approvazione RT” del geometra revisore del 10.2.2011). Il\nnuovo riparto non è stato ancora dichiarato definitivo, essendo tuttora\npendenti dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo i ricorsi contro le\ndecisioni di prima istanza.\n1.4. Con istanza del 9.3.2009 ISES 1 e ISES\n2 hanno convenuto in causa, dinanzi a questo Tribunale, il COEP 1 lamentando il\ndezonamento dei mapp. no. 1847, 1848 e 1827 causato dal PR del 2008. Esse\nrilevano che le particelle hanno subito una notevole riduzione della superficie\nedificabile, la quale è compensata solo in parte con l’aumento degli indici.\nPerciò rivendicano un’indennità di fr. 150.- il mq a titolo di espropriazione\nmateriale pari ad una perdita di valore del 30% per le ridotte capacità\nedificatorie.\nCon risposta del 30.6.2009, in ordine il Comune ha eccepito l’irricevibilità\ndell’istanza siccome prematura, essendo fondata su un PR che non può essere\nconsiderato un atto pianificatorio definitivo. Nel merito esso ha contestato che siano dati i requisiti di\nun’espropriazione materiale e postulato pertanto la reiezione dell’istanza.\nL’udienza di conciliazione si è svolta il 12.3.2010 con esito negativo. Un\nsopralluogo è stato esperito il successivo 24.6.2010. Conclusa l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al\ndibattimento finale ed inoltrato ciascuna un memoriale conclusivo a conferma\ndelle rispettive tesi e domande.\n2.2.1.\nAnzitutto dev’essere esaminata l’eccezione sollevata dal Comune. Questi afferma\nche il PR del 2008 non può essere\nconsiderato un atto pianificatorio definitivo, vuoi perché è in corso il\nprocesso pianificatorio per i Comuni aggregati, vuoi perché in sede di\napprovazione il Consiglio di Stato ha sospeso alcune scelte pianificatorie, in\nriferimento agli studi nel nuovo Comune, proprio a dipendenza della fusione.\nPerciò l’istanza sarebbe prematura e quindi\nirricevibile.\n2.2. L’espropriazione materiale ha\norigine nella pianificazione (art. 5 cpv. 2 LPT), ovvero in un atto\npianificatorio restrittivo a carattere definitivo (Kommentar zum RPG, Riva, ad\nart. 5, no. 106 ss). Lo strumento\npianificatorio per eccellenza è il PR in quanto disciplina le attività di incidenza territoriale, istituendo, tra l‘altro,\nanche le restrizioni alla proprietà che fossero motivate da necessità\npubbliche; esso entra in vigore con l’approvazione del Consiglio di Stato che\nha effetto costitutivo e conferisce al piano forza vincolante (art. 24, 25, 39\ncpv. 1 e 40 cpv. 1 vLALPT; norma transitoria di cui all’art. 107 Lst).\nIl PR del 2008 di __________ – sul quale le istanti fondano la loro pretesa – è\nil risultato di una procedura di revisione iniziata nel 1993. Nel 2001,\nall’epoca dell’aggregazione comunale, tale procedura era a tal punto avanzata\nche un messaggio municipale era già allo studio della Commissione"}