Ib 55, 115 Ib 94); - che, nondimeno, prima di accedere al fondo il Comune dovrà allestire un’accurata documentazione fotografica; - che pertanto l’opposizione all’anticipata immissione in possesso dev’essere respinta; - che sull’indennità il Tribunale si pronuncerà in separata sede e previa citazione delle parti ad una udienza di discussione, salvo che nel frattempo esse si accordino in via amichevole; - la tassa di giustizia e le spese sono a carico dell’ente espropriante (art. 73 cpv. 1 Lespr); non essendo gli espropriati rappresentati da un legale non si assegnano ripetibili. richiamata la Legge di espropriazione dell’8.3.1971 dichiara e pronuncia 1.