- che la domanda di modifica dei piani è risolta in questa sede; - che del resto gli espropriati non hanno dimostrato né reso verosimile che il loro interesse privato meriti maggior protezione di quello dell’ente pubblico alla puntuale esecuzione dell’opera; - che ad oggi il terreno è prativo e non vi sono progetti edilizi per l’immediato futuro; l’anticipata immissione in possesso non provoca quindi danni irreparabili, tale requisito essendo realizzato soltanto qualora il pregiudizio fosse irreversibile ed il ripristino della situazione anteriore praticamente escluso (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 76 no. 9; DTF 110 Ib 55, 115 Ib 94);