che il Comune non espropria formalmente il sedime necessario alla posa della condotta ma si è limitato a chiedere la costituzione di una servitù per il passaggio della tubazione, compreso il diritto di accedervi. Sotto il profilo giuridico esso ha così scelto il provvedimento meno incisivo per i diritti di proprietà nel pieno rispetto del principio della proporzionalità; - che per quanto concerne il tracciato dell’opera, la lite è, in sostanza, limitata all’ultimo tratto della condotta, ed in particolare alla zona del confine tra i mapp. no. 1570 e 1000 dove dovrebbe avvenire il raccordo tra la nuova tubazione e le infrastrutture comunali esistenti;