24 c. 2.3); - che l’esistenza di soluzioni alternative non basta, di principio, a delegittimare l’intervento trattandosi di un giustificativo generico di cui chiunque potrebbe avvalersi, con la conseguenza che la messa in atto di lavori pubblici sarebbe in buona parte destinata a fallire (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, no. 1252; ; Hess/Weibel, op. cit., ad art. 1 no. 26 ss, ad art. 35 p. 431); - che il Comune non espropria formalmente il sedime necessario alla posa della condotta ma si è limitato a chiedere la costituzione di una servitù per il passaggio della tubazione, compreso il diritto di accedervi.