- che la corrispondenza successiva non ha permesso di appianare la lite; - che un intervento espropriativo, come ogni atto limitativo dei diritti di proprietà, è compatibile con la garanzia costituzionale della proprietà (art. 26 Cost) solamente se è fondato su una base legale, se risponde ad un interesse pubblico e se rispetta il principio di proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cos; Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 1 no. 11 ss, 25 ss; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. II, p. 727; DTF 129 I 337 c. 4.1 e rinvii); - che a norma dell’art. 24 cpv.