{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2010-02-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2009-15-1_2010-02-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=106683&nX40_KEY=4711169&nTrefferzeile=43&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ec874953b757c18a64e7fc3e83f5b582"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["10.2009.15-1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 12.02.2010 10.2009.15-1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 12.02.2010 10.2009.15-1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 12.02.2010 10.2009.15-1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione formale - servitù di condotta - principio della proporzionalità"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 02:01:25", "Checksum": "7275a66cb9308a28f5be4766a16951a3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 12.02.2010 10.2009.15-1\nRegesto:\nEspropriazione formale - servitù di condotta - principio della proporzionalità\n\n\nqualora le stesse venissero accolte. L’autorizzazione è peraltro accordata sempre\nche la presa di possesso non impedisca di esaminare la domanda di indennità\n(art. 51 Lespr.);\n- che trattandosi di un giudizio di semplice apparenza è sufficiente dimostrare\nche esiste una ragionevole probabilità che un ritardo si ripercuota negativamente\nsulla realizzazione dell’opera provocando inevitabili perdite economiche (RDAT\n1981 no. 68, 1988 no. 66; TRAM 2.12.2002 N. 50.2002.22);\n- che in concreto i requisiti di legge sono adempiuti, la posa della condotta essendo\nuna necessità urgente ed improrogabile;\n- che la domanda di modifica dei piani è risolta in questa sede;\n- che del resto gli espropriati non hanno dimostrato né reso verosimile che il\nloro interesse privato meriti maggior protezione di quello dell’ente pubblico\nalla puntuale esecuzione dell’opera;\n- che ad oggi il terreno è prativo e non vi sono progetti edilizi per\nl’immediato futuro; l’anticipata immissione in possesso non provoca quindi danni\nirreparabili, tale requisito essendo realizzato soltanto qualora il pregiudizio\nfosse irreversibile ed il ripristino della situazione anteriore praticamente\nescluso (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 76 no. 9; DTF 110 Ib 55,\n115 Ib 94);\n- che, nondimeno, prima di accedere al fondo il Comune dovrà allestire\nun’accurata documentazione fotografica;\n- che pertanto l’opposizione all’anticipata immissione in possesso dev’essere\nrespinta;\n- che sull’indennità il Tribunale si pronuncerà in separata sede e previa\ncitazione delle parti ad una udienza di discussione, salvo che nel frattempo\nesse si accordino in via amichevole;\n- la tassa di giustizia e le spese sono a carico dell’ente espropriante (art.\n73 cpv. 1 Lespr); non essendo gli espropriati rappresentati da un legale non si\nassegnano ripetibili.\nrichiamata la Legge di espropriazione dell’8.3.1971\ndichiara\ne pronuncia 1. La domanda di modifica dei piani è evasa nel\nsenso dei considerandi, e di conseguenza la nuova condotta al mapp. no. 1570\nsarà posata come indicato nel piano no. 562-402a allegato allo scritto del\nMunicipio del 16.10.2009.\n2. L’opposizione all’anticipata immissione in\npossesso è respinta.\n2.1. L’anticipata immissione in possesso è accordata a far tempo dalla data del\npresente giudizio ed è immediatamente esecutiva.\n3. E’ fatto obbligo all’ente espropriante di allestire una documentazione fotografica al mapp. no. 1570 prima dell’inizio dei lavori di posa della condotta e trasmetterla al Tribunale di espropriazione.\n4. La tassa di giustizia e le spese per il\npresente giudizio in fr. 500.- sono a carico dell’ente espropriante. Non si\nassegnano ripetibili.\n5. Contro la presente pronuncia è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.\n6. Intimazione a:\nper il Tribunale di espropriazione\nla Presidente Il segretario giudiziario\nMargherita De Morpurgo Enzo Barenco"}