{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2010-02-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2009-15-1_2010-02-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=106683&nX40_KEY=4921833&nTrefferzeile=47&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ec874953b757c18a64e7fc3e83f5b582"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2009.15-1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 12.02.2010 10.2009.15-1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 12.02.2010 10.2009.15-1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 12.02.2010 10.2009.15-1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione formale - servitù di condotta - principio della proporzionalità"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:44:45", "Checksum": "5e1f22b97b490d96896c83860a27b288", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 12.02.2010 10.2009.15-1\nRegesto:\nEspropriazione formale - servitù di condotta - principio della proporzionalità\n\n\nlettera del Municipio e piano no. 562-402a). In base a tale piano le due\ninfrastrutture vengono posate in uno scavo largo ml 1.30 posto ad una distanza\nminima di ca. 1ml dal ciglio della scarpata. Il tracciato della nuova condotta\nfiancheggia per quasi tutta la sua lunghezza quello della linea elettrica salvo\nche negli ultimi 5 ml ca. dove si disgiunge piegando verso est. Come puntualizzato\ndal Municipio, la disgiunzione è dovuta al fatto che la posa di una condotta in\nghisa in concomitanza di un incrocio di tubazioni elettriche è impraticabile\nper i pericoli che potrebbero derivarne in caso di rottura delle tubazioni\ndell’acqua;\n- che tale ultima proposta è stata rifiutata dagli espropriati i quali,\ncontestate le argomentazioni municipali, di rimando hanno nuovamente preteso il\nprolungamento lineare del tracciato della nuova condotta fino al confine nord\ndel mapp. no. 1570, così confermando nella sostanza quanto già richiesto al\nsopralluogo (cfr. scritto del 2.11.2009 e piano allegato no. 2);\n- che la corrispondenza successiva non ha permesso di appianare la lite;\n- che un intervento espropriativo, come ogni atto limitativo dei diritti di\nproprietà, è compatibile con la garanzia costituzionale della proprietà (art.\n26 Cost) solamente se è fondato su una base legale, se risponde ad un interesse\npubblico e se rispetta il principio di proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cos; Hess/Weibel,\nDas Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 1 no. 11 ss, 25 ss; Grisel,\nTraité de droit administratif, 1984, vol. II, p. 727; DTF 129 I 337 c.\n4.1 e rinvii);\n- che a norma dell’art. 24 cpv. 2 let. a-b Lespr, l’espropriato ha facoltà di\nopporsi all’espropriazione e di chiedere una modifica dei piani;\n- che in concreto l’intervento espropriativo è sicuramente sorretto da un\ninteresse pubblico pertinente e preminente; anzi, la posa della condotta\ncostituisce una palese ed urgente necessità;\n- che, in ogni caso, gli espropriati non contestano la pubblica utilità\ndell’opera ma si oppongono all’intervento espropriativo nei termini prospettati\ndal Comune poiché, a loro avviso, è particolarmente penalizzante, e chiedono\nuna modifica dei piani. Implicitamente essi alludono, dunque, ad una violazione\ndel principio della proporzionalità;\n- che il principio della proporzionalità esige che i provvedimenti di natura\nrestrittiva siano idonei a raggiungere lo scopo desiderato e che, a fronte di\nsoluzioni diverse, si scelga quella meno pregiudizievole per i diritti del\nprivato (DTF 126 I 219 c. 2c e rinvii). Secondo la giurisprudenza, in\nmateria espropriativa ciò non significa che la restrizione debba limitarsi a\nquanto è assolutamente indispensabile alla realizzazione dell’intervento\nd’interesse pubblico, potendo per contro estendersi a quanto è necessario, dal\nprofilo tecnico e giuridico, all’esecuzione adeguata dell’opera in questione (RDAT\nI-2001 no. 30 c. 4d in fine; RtiD I-2006 no. 24 c. 2.3);\n- che l’esistenza di soluzioni alternative non basta, di principio, a\ndelegittimare l’intervento trattandosi di un giustificativo generico di cui\nchiunque potrebbe avvalersi, con la conseguenza che la messa in atto di lavori\npubblici sarebbe in buona parte destinata a fallire (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,\nAménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, no. 1252; ; Hess/Weibel,\nop. cit., ad art. 1 no. 26 ss, ad art. 35 p. 431);\n- che il Comune non espropria formalmente il sedime necessario alla posa della\ncondotta ma si è limitato a chiedere la costituzione di una servitù per il\npassaggio della tubazione, compreso il diritto di accedervi. Sotto il profilo\ngiuridico esso ha così scelto il provvedimento meno incisivo per i diritti di\nproprietà nel pieno rispetto del principio della proporzionalità;\n- che per quanto concerne il tracciato dell’opera, la lite è, in sostanza,\nlimitata all’ultimo tratto della condotta, ed in particolare alla zona del\nconfine tra i mapp. no. 1570 e 1000 dove dovrebbe avvenire il raccordo tra la\nnuova tubazione e le infrastrutture comunali esistenti;\n- che in base al vigente PR di __________ il mapp. no. 1570 è, per la maggior\nparte, assegnato alla zona artigianale e commerciale. La porzione settentrionale\ndel fondo, rivolta verso il mapp. no. 1000, è invece inedificabile in quanto inclusa\nnella zona di protezione II del pozzo di captazione dove sono permesse solo\nattività inerenti lo sfruttamento agricolo o forestale, oppure installazioni di\nattrezzature che non provocano pericolo per le acque (art. 21 NAPR). Nel piano delle\nzone, lungo il fiume __________, è inoltre segnata una fascia boschiva;\n- che, ciò considerato, la proposta del Municipio di cui al piano no. 562-402a\nallegato allo scritto del 16.10.2009 appare ragionevole e proporzionata alla\nconcreta situazione della proprietà;\n- che in effetti, e come già indicato, secondo tale proposta, il tracciato\ndella nuova condotta si sviluppa nei pressi del ciglio della scarpata verso il\nfiume e segue parallelamente quello di __________ quasi fino al confine del\nmapp. no. 1570. La leggera deviazione finale, limitata ad un tratto di ca. 5\nml, non pregiudica la particella poiché in quel punto l’area è inedificabile. Certo\nsi potrebbe ipotizzare l’eventuale abolizione o riduzione della zona di\nprotezione e la conseguente attribuzione della superficie affrancata alla zona\nartigianale e commerciale. Anche in questo caso, tuttavia, considerate le vigenti\nnorme sulle distanze, che variano da un minimo di ml 3 ad un massimo di ml 7 a seconda dell’altezza della costruzione, l’incidenza della tubazione sarebbe\nnulla o comunque assai limitata (art. 36 e art. 9 pto. 9.2 NAPR);\n- che di conseguenza la nuova condotta dovrà essere posata come indicato nel\npredetto piano 562-402a, in parallelo ed il più vicino possibile al tracciato"}