Vale pertanto la regola generale secondo cui le spese processuali sono addebitate o ripartite a seconda della soccombenza delle parti (art. 70 Lespr, 28 e 31 Lpamm). In concreto, visto l’esito dell’istanza, le spese sono poste a carico dell’istante in quanto soccombente. Per lo stesso motivo non si assegnano ripetibili. Per i quali motivi richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971, dichiara e pronuncia 1. L’istanza di retrocessione è respinta. 2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 1’000.-- sono a carico dell’istante. Non si assegnano ripetibili. 3.