L’obiettivo che aveva motivato l’espropriazione non è quindi completamente disatteso; si tratta della conferma di un vincolo pregresso che gode della presunzione di pubblica utilità (art. 40 cpv. 2 LALPT), e per l’attuazione del quale il Comune dispone comunque del diritto di espropriazione (art. 1 cpv. 1 e 2 cpv. 1 Lespr). Tutto ciò considerato la domanda di retrocessione deve essere respinta, senza che sia necessario esaminare d’ufficio anche l’ipotesi prevista dall’art. 61 cpv. 1 let b Lespr poiché manifestamente non ne sono adempiuti i requisiti.