5.L’espropriato può inoltre pretendere la retrocessione quando il diritto espropriato venga alienato o adibito ad uno scopo diverso da quello per cui l’espropriazione è stata concessa (art. 61 cpv. 1 let. c Lespr). In tal caso l’azione si prescrive entro 1 anno dal momento in cui l’avente diritto ne ha avuto conoscenza, e in ogni caso in 5 anni dall’alienazione o dalla diversa destinazione (art. 66 cpv. 2 Lespr). Su questa base l’azione è senz’altro tempestiva. Secondo la dottrina e la giurisprudenza la retrocessione a norma dell’art. 61 cpv. 1 let. c Lespr è ammissibile soltanto quando lo scopo dell’espropriazione viene completamente eluso. Non occorre che la diversa destinazione sia già