4.A norma dell’art. 61 cpv. 1 let. a Lespr, invocato dall’istante, l’espropriato che non vi abbia rinunciato per iscritto, può pretendere la retrocessione di un diritto precedentemente espropriato, previo rimborso dell’indennità ricevuta e di un’eventuale indennità di deprezzamento, quando, decorso il termine di 5 anni dall’acquisto, il diritto in questione non sia stato utilizzato allo scopo previsto. Il diritto di chiedere la retrocessione si prescrive entro 1 anno dal verificarsi del fatto che da luogo al diritto stesso (art. 66 cpv. 1 Lespr). Non è dato a sapere quando il Comune abbia provveduto al pagamento dell’indennità espropriativa per il mapp. no. 1436 (art. 56 cpv. 1 Lespr; art.