Non è di rilievo la questione se tale procedura sia stata promossa dall’ente pubblico o se quest’ultimo abbia completato una procedura di espropriazione materiale avviata dal privato con l’espropriazione formale, così potendo essere dispensato dalle formalità sancite dagli art. 20 ss Lespr (cfr. sul tema DTF 114 Ib 174 c. 2b; TRAM 50.95.00003 del 26.4.1996, 50.97.00025 del 9.11.1998, 50.1997.00003 del 6.6.2001). La legge non opera infatti alcuna distinzione particolare. In concreto è pacifico che il Comune ha acquisito la proprietà del mapp. no. 1436 in esito ad una procedura di espropriazione formale conclusasi mediante sentenza (cfr. consid. 1.2; inc. TE sott. no. 4/90).