2 CC), la comunione ereditaria non ha personalità giuridica e quindi non ha neppure capacità di parte, né capacità processuale (in proposito: DTF 125 III 129, RDAT II-1995 n. 56 e rif.; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 38, n. 16 e ad art. 41, n. 4; Olgiati, Le norme generali per il procedimento civile nel Canton Ticino, Zurigo 2000, pag. 34). Solo i singoli eredi in litisconsorzio fruiscono della legittimazione attiva e passiva (art. 41 CPC-TI); un singolo coerede non è pertanto legittimato ad agire in nome della comunione ereditaria, a meno che non ricorra un’eccezione a tale principio.