Riassunti brevemente i fatti, egli ha rilevato di essere in diritto di pretendere tale provvedimento sulla base dell’art. 61 cpv. 1 let. a Lespr, ritenuto che il fondo espropriato non è stato utilizzato allo scopo previsto. Il Comune ha risposto con memoria del 7.9.2009. A suo avviso, le let. a) e b) dell’art. 61 Lespr non sono applicabili al caso di specie poiché la pregressa procedura espropriativa non è stata avviata dal Comune bensì dalla comunione ereditaria che a quell’epoca era proprietaria del fondo. La retrocessione potrebbe quindi fondarsi solo sull’art. 61 cpv. 1 let. c Lespr ma su questa base è prematura: