Detti vincoli erano evidenziati nel piano del traffico/delle attrezzature ed edifici di interesse pubblico, non invece nel piano delle zone ove la particella risultava attribuita alla zona residenziale R2. Sulla base di tale assetto pianificatorio e non avendo raggiunto un’intesa con il Comune in ordine alla cessione del fondo, con istanza del 28.3.1990 gli allora proprietari hanno promosso un procedimento giudiziario dinanzi al Tribunale di espropriazione sottocenerino per titolo di espropriazione materiale, che il Comune ha completato con l’espropriazione formale del fondo. Detta procedura si è conclusa mediante sentenza dell’8.10.1992.