{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-01-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2009-12_2013-01-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=113116&nX40_KEY=4921772&nTrefferzeile=47&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ba197e7e55e735accbeab191dbda6049"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2009.12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 07.01.2013 10.2009.12"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 07.01.2013 10.2009.12"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 07.01.2013 10.2009.12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retrocessione - legittimazione attiva dell'istante- prescrizione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:09:59", "Checksum": "db02399460e6cacde1b155f73c21c104", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 07.01.2013 10.2009.12\nRegesto:\nRetrocessione - legittimazione attiva dell'istante- prescrizione\n\n4.A\nnorma dell’art. 61 cpv. 1 let. a Lespr, invocato dall’istante, l’espropriato\nche non vi abbia rinunciato per iscritto, può pretendere la retrocessione di un\ndiritto precedentemente espropriato, previo rimborso dell’indennità ricevuta e\ndi un’eventuale indennità di deprezzamento, quando, decorso il termine di 5\nanni dall’acquisto, il diritto in questione non sia stato utilizzato allo scopo\nprevisto. Il diritto di chiedere la retrocessione si prescrive entro 1 anno dal\nverificarsi del fatto che da luogo al diritto stesso (art. 66 cpv. 1 Lespr).\nNon è dato a sapere quando il Comune abbia provveduto al pagamento\ndell’indennità espropriativa per il mapp. no. 1436 (art. 56 cpv. 1 Lespr; art.\n656 cpv. 2 CC); il trapasso di proprietà è comunque stato iscritto a RF il\n30.1.1995. Il diritto di chiedere la retrocessione del fondo, siccome non\nutilizzato allo scopo previsto nel PR del 1989 (costruzione di un posteggio\npubblico), è sorto 5 anni dopo la sua acquisizione da parte del Comune, e\ndunque al più tardi il 30.1.2000. Ritenuto che la comunione ereditaria non si è\nadoperata per ottenerne la restituzione entro l’anno successivo, l’istanza del\n29.5.2009, per quanto fondata sull’art. 61 cpv. 1 let. a Lespr, è prescritta.\nLo sarebbe anche qualora si considerasse la data più favorevole all’istante,\novvero il 18.6.2008 (doc. A), giorno in cui è stata preannunciata l’intenzione\ndi chiedere la retrocessione del fondo.\nNé a diversa conclusione si arriverebbe tenendo conto dell’art. 61 cpv. 3 Lespr\nche testualmente riserva le norme di attuazione dei piani regolatori e la cui\nratio, secondo la giurisprudenza, è di prolungare il termine di attesa a\npartire dal quale un proprietario può rivendicare la restituzione di un bene\nespropriatogli, cosicché, nel caso di espropriazione in vista dell’esecuzione\ndi opere contemplate dal PR, la prescrizione decorre a far tempo dal termine di\nattuazione fissato dal Governo (RDAT I-1997 no. 41 c. 4.2). In effetti,\napprovando il PR che ha istituito il vincolo “posteggio pubblico” a carico del mapp.\nno. 1436, il Consiglio di Stato ha fissato al Comune un termine di attuazione\ndi 10 anni dalla data di approvazione (cfr. ris. del 24.1.1989, p. 47,\ndispositivo n. 4); non risulta che il termine sia stato prorogato. Pertanto il\ndiritto di domandare la retrocessione è sorto il 24.1.1999; dalla stessa data è\ndecorso il termine di prescrizione annuale di cui all’art. 66 cpv. 1 Lespr,\nscaduto senza che gli aventi diritto abbiano chiesto di poter tornare in\npossesso del fondo.\n5.L’espropriato\npuò inoltre pretendere la retrocessione quando il diritto espropriato venga\nalienato o adibito ad uno scopo diverso da quello per cui l’espropriazione è\nstata concessa (art. 61 cpv. 1 let. c Lespr). In tal caso l’azione si prescrive\nentro 1 anno dal momento in cui l’avente diritto ne ha avuto conoscenza, e in\nogni caso in 5 anni dall’alienazione o dalla diversa destinazione (art. 66 cpv.\n2 Lespr). Su questa base l’azione è senz’altro tempestiva.\nSecondo la dottrina e la giurisprudenza la retrocessione a norma dell’art. 61\ncpv. 1 let. c Lespr è ammissibile soltanto quando lo scopo dell’espropriazione\nviene completamente eluso. Non occorre che la diversa destinazione sia già\nstata concretamente determinata o che addirittura abbia avuto inizio: basta che\nrisulti chiaramente che lo scopo iniziale è stato definitivamente abbandonato.\nDi contro non vi è spazio per una retrocessione qualora subentrasse un uso\ndiverso aggiuntivo allo scopo primario, oppure qualora l’uso previsto fosse\nstato effettivamente concretizzato. La retrocessione va pure negata qualora vi\nostassero interessi pubblici preponderanti, ed in particolare se il cambiamento\ndi destinazione avvenisse per uno scopo che pure legittima l’espropriazione (Hess/Weibel,\nop. cit., ad art. 102 no. 17 e 18; Wiederkehr, Die\nExpropriationsentschädigung, 1966, p. 221; Grisel, op. cit., p. 761; DTF\n87 I 96, 120 Ib 496 c. 6b; RDAT 1990 no. 69).\nNella fattispecie il Comune non ha mai manifestato l’intenzione di alienare il\nmapp. no. 1436; ha però rinunciato a costruire sul fondo i posteggi previsti\ndal PR del 1989. Nondimeno, con la variante approvata il 23.2.2011, ha\nconfermato il vincolo anche se con un contenuto diverso, adibendo il fondo a piazza\ndi raccolta per i rifiuti.\nTale scelta non è casuale: appurato infatti che non sussisteva più la necessità\ndi creare un posteggio pubblico sul mapp. no. 1436, il Municipio ha sviluppato\nun nuovo concetto coordinato di gestione e di raccolta rifiuti, elaborando un\npiano di posa di contenitori interrati. Per questa nuova necessità egli ha\nindividuato nel mapp. no. 1436 l’ubicazione ideale per completare la rete dei\npunti di raccolta. Scelta condivisa dallo stesso Consiglio di Stato che,\napprovando la variante, ha rilevato che l’ubicazione di una piazza di raccolta\nrifiuti sul mapp. no. 1436 appare appropriata, dal momento che il fondo si\ntrova in posizione centrale, in un comparto che ha conosciuto un importante\nsviluppo edilizio; esso è anche situato in posizione favorevole rispetto alle\nvie di traffico, laddove confluiscono una strada principale e due strade di\nservizio (cfr. ris. del 2.2.2011 p. 5).\nIn definitiva lo scopo del vincolo è sempre quello di impedire l’uso a fini\nprivati del fondo, specie l’edificazione, a favore della collettività\nattraverso la destinazione del fondo alla costruzione di un impianto a\ncarattere pubblico. L’obiettivo che aveva motivato l’espropriazione non è\nquindi completamente disatteso; si tratta della conferma di un vincolo\npregresso che gode della presunzione di pubblica utilità (art. 40 cpv. 2\nLALPT), e per l’attuazione del quale il Comune dispone comunque del diritto di\nespropriazione (art. 1 cpv. 1 e 2 cpv. 1 Lespr).\nTutto ciò considerato la domanda di retrocessione deve essere respinta, senza"}