{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-01-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2009-12_2013-01-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=113116&nX40_KEY=4921772&nTrefferzeile=47&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ba197e7e55e735accbeab191dbda6049"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2009.12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 07.01.2013 10.2009.12"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 07.01.2013 10.2009.12"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 07.01.2013 10.2009.12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retrocessione - legittimazione attiva dell'istante- prescrizione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:09:59", "Checksum": "db02399460e6cacde1b155f73c21c104", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 07.01.2013 10.2009.12\nRegesto:\nRetrocessione - legittimazione attiva dell'istante- prescrizione\n\n\nraccolta per i rifiuti. Da questa necessità, prosegue il Municipio, è scaturita\nuna variante di PR già sottoposta al Dipartimento del territorio per l’esame\npreliminare e di cui è stata chiesta l’approvazione unitamente alla revisione\ndel PR. Pertanto esso ha preteso in via principale la reiezione dell’istanza e,\nsubordinatamente, la sua sospensione fino all’approvazione dei suddetti atti\npianificatori.\nL’udienza di conciliazione si è svolta in data 11.11.2009 ed in quella sede le\nparti non sono pervenute ad un accordo.\nCon risoluzione no. 1379 del 24.3.2010 il Consiglio di Stato ha approvato la\nrevisione del PR di __________, in particolare anche l’assetto del mapp. no.\n1436 così come adottato nel marzo del 2008 dal Consiglio comunale. Quest’ultimo,\nnella seduta del 29.4.2010, ha poi adottato la variante concernente il mapp.\nno. 1436 che ha assegnato il fondo alla zona AP-EP 11 riservata quale piazza di\nraccolta rifiuti.\nAlla successiva udienza dell’8.6.2010 la procedura è stata sospesa.\nIl Consiglio di Stato ha approvato la predetta variante con risoluzione no.\n1218 del 23.2.2011 respingendo contestualmente il ricorso interposto contro la\nstessa da IS 1.\nRiattivata la procedura, le parti sono comparse al dibattimento finale del\n28.6.2011 per confermare integralmente le rispettive tesi e domande.\n2.Preliminarmente il Tribunale è tenuto a verificare d’ufficio la legittimazione\nattiva dell’istante (art. 97 CPC-TI del\n17.2.1971 ancora applicabile al procedimento in esame\nin virtù della norma transitoria di cui all’art. 404 cpv. 1 del nuovo CPC entrato in vigore il 1°.1.2011).\nLa retrocessione del diritto espropriato può essere chiesta\ndall’espropriato o dai suoi eredi (art.\n62 cpv. 1 Lespr). Il diritto\ndi retrocessione è personale e non può essere ceduto mediante contratto tra\nvivi (Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 103,\nno. 1, Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. II, p. 761, Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,\nAménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, no. 1375, Catenazzi,\nRinuncia a un vincolo pianificatorio e retrocessione del bene espropriato, in\nIl Ticino e il diritto, CFPG, p. 225).\nSe il diritto di\nretrocessione appartiene ad una comunione ereditaria, in quanto proprietaria\ndel diritto espropriato nell’ambito della pregressa procedura di\nespropriazione, gli eredi devono agire\ncongiuntamente per ottenere la restituzione del fondo. In effetti, legalmente concepita come il complesso degli eredi che\ndispone in comune della proprietà di tutti i beni della successione (art. 602\ncpv. 2 CC), la comunione ereditaria non ha personalità giuridica e quindi non\nha neppure capacità di parte, né capacità processuale (in proposito: DTF\n125 III 129, RDAT II-1995 n. 56 e rif.; Cocchi/Trezzini, CPC-TI,\nad art. 38, n. 16 e ad art. 41, n. 4; Olgiati, Le norme generali per il\nprocedimento civile nel Canton Ticino, Zurigo 2000, pag. 34). Solo i singoli\neredi in litisconsorzio fruiscono della legittimazione attiva e passiva (art.\n41 CPC-TI); un singolo coerede non è pertanto legittimato ad agire in nome\ndella comunione ereditaria, a meno che non ricorra un’eccezione a tale principio.\nCiò è il caso quando tutti gli altri eredi hanno rinunciato a favore di un\nsingolo erede, secondo una logica di divisione parziale della successione\nrelativamente a determinate pretese (DTF 116 Ib 447 cons. 2a e rinvii).\nNella fattispecie al momento dell’espropriazione, proprietaria del mapp. no. 1436\nera la comunione ereditaria composta\noltre che da IS 1, anche da __________, __________, __________ e __________.\nCome si può evincere dalla documentazione prodotta, questi ultimi hanno\nrinunciato al loro diritto di\nretrocessione a favore di IS 1, il quale è pertanto legittimato a far valere la\ndomanda (cfr. lettere del 19.2/1.4/13.5.2009, doc. I, M, N).\n3.L’istituto\ndella retrocessione, previsto agli art. 61 ss Lespr, si configura come\nrestitutio in integrum e quindi implica che le parti riconsegnino\nreciprocamente le prestazioni originarie: l’espropriante il fondo, senza\nriguardo al suo valore attuale, l’espropriato l’indennità a suo tempo percepita\n(Hess/Weibel, op. cit., ad art. 102 no 23; DTF 120 Ib 276 c. 9b e\nrinvii; RDAT I-2001 no. 34 c. 3).\nLa retrocessione presuppone imperativamente una pregressa procedura di\nespropriazione formale (TRAM 50.2005.30 del 19.9.2006 confermata da TF\n1P.723/2006 del 27.7.2007; RtiD II-2011 no. 25). Non è di rilievo la\nquestione se tale procedura sia stata promossa dall’ente pubblico o se\nquest’ultimo abbia completato una procedura di espropriazione materiale avviata\ndal privato con l’espropriazione formale, così potendo essere dispensato dalle\nformalità sancite dagli art. 20 ss Lespr (cfr. sul tema DTF 114 Ib 174 c. 2b; TRAM 50.95.00003\ndel 26.4.1996, 50.97.00025 del 9.11.1998, 50.1997.00003 del 6.6.2001). La legge non opera infatti alcuna distinzione\nparticolare.\nIn concreto è pacifico che il Comune ha acquisito la proprietà del mapp. no. 1436 in esito ad una procedura di espropriazione formale conclusasi mediante sentenza (cfr. consid.\n1.2; inc. TE sott. no. 4/90).\n"}