{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-01-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2009-12_2013-01-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=113116&nX40_KEY=4921772&nTrefferzeile=47&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ba197e7e55e735accbeab191dbda6049"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2009.12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 07.01.2013 10.2009.12"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 07.01.2013 10.2009.12"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 07.01.2013 10.2009.12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retrocessione - legittimazione attiva dell'istante- prescrizione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:09:59", "Checksum": "db02399460e6cacde1b155f73c21c104", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 07.01.2013 10.2009.12\nRegesto:\nRetrocessione - legittimazione attiva dell'istante- prescrizione\n\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano 7 gennaio 2013 |\nSentenza In nome |\n||\n|\nIl Tribunale di espropriazione |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\nComposto dalla Presidente |\nMargherita De Morpurgo |\n|\ne dai membri |\ning. Argentino Jermini arch. Alberto Canepa |\n|\nsegretaria giurista |\nAnnalisa Butti |\nstatuendo sull’istanza di retrocessione presentata in data 26 maggio 2009 da\n|\n|\nIS 1 RA 1\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nCOEP 1 rappr. dal RA 2\n|\n|\n|\nrelativamente al mapp. no. 1436 RFD di __________,\n|\nletti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,\nconsiderato, in fatto ed in diritto\n1.1.1.\nIl mapp. no. 1436 di __________ è ubicato in località __________, all’angolo\ntra Via __________ e Via __________. Il fondo, che misura 684 mq ed è\ninedificato, ha una conformazione particolare: si compone infatti di una\nsuperficie rettangolare di ca. 440 mq e di una lunga striscia di terreno di ca.\n264 mq che si estende lungo il fronte della stessa Via __________\n1.2. In data 24.1.1989 il Consiglio di Stato ha approvato il PR di __________. La\npart. no. 1436, allora di proprietà della comunione ereditaria composta da __________,\n__________, __________, __________ e __________, è stata gravata da due vincoli\nche hanno destinato la striscia lungo Via __________ all’allargamento della\nstrada, e la parte restante del fondo a posteggio pubblico. Detti vincoli erano\nevidenziati nel piano del traffico/delle attrezzature ed edifici di interesse\npubblico, non invece nel piano delle zone ove la particella risultava\nattribuita alla zona residenziale R2.\nSulla base di tale assetto pianificatorio e non avendo raggiunto un’intesa con\nil Comune in ordine alla cessione del fondo, con istanza del 28.3.1990 gli\nallora proprietari hanno promosso un procedimento giudiziario dinanzi al\nTribunale di espropriazione sottocenerino per titolo di espropriazione\nmateriale, che il Comune ha completato con l’espropriazione formale del fondo.\nDetta procedura si è conclusa mediante sentenza dell’8.10.1992. Quest’ultima ha\nstabilito, in relazione a mq 440, un’indennità di fr. 190. - il mq per espropriazione\nmateriale (con valuta 24.1.1989), oltre interessi al saggio usuale a decorrere\ndal 24.4.1989, e di fr. 20.- il mq per espropriazione formale; per i restanti mq\n264 ha fissato l’indennità per espropriazione formale (alla data della\nsentenza) in fr. 300.- il mq (cfr. inc. TE sott. no. 4/90).\nIl trapasso di proprietà è stato iscritto a RF il 30.1.1995.\n1.3. Nel corso della seduta del 17.3.2008 il Consiglio comunale di __________\nha adottato la revisione del PR proposta dal Municipio con messaggio 4/04 del\n30.3.2004. Come si evince dal relativo piano del traffico, la part. no. 1436 è\nstata gravata soltanto da un vincolo per l’allargamento di Via __________; nel\npiano delle zone il fondo risultava ancora assegnato alla zona R2.\n1.4. In data 18.6.2008, venuti a conoscenza dell’attribuzione del mapp. no.\n1436 alla zona residenziale, gli ex proprietari ne hanno chiesto conferma al\nMunicipio preannunciando che in tal caso era loro intenzione chiedere la\nretrocessione del fondo. L’esecutivo ha risposto con scritto del 20.6.2008\naffermando che la mancata conferma del vincolo con destinazione posteggio era\nda ascriversi ad una svista alla quale il legislativo avrebbe verosimilmente\nposto rimedio. In effetti, nel frattempo, il Municipio aveva licenziato il\nmessaggio 11/2008 chiedente, con clausola d’urgenza, l’approvazione di una variante\ndel PR intesa a confermare entrambi i vincoli pregressi a carico del mapp. no.\n1436 e cioè, oltre all’allargamento stradale, anche l’insediamento di posteggi\npubblici; detto messaggio ribadiva la necessità di un tale impianto nella zona\ne spiegava che la sua mancata ripresa nella nuova pianificazione era frutto\ndella discrepanza tra il piano delle zone ed il piano del traffico risalenti al\n1989. Il Consiglio comunale, nella seduta del 30.6.2008, non ha tuttavia\naccolto la clausola d’urgenza e non è entrato in materia.\nA ciò è seguito un ulteriore scambio di corrispondenza ed un incontro tra le\nparti con esito infruttuoso. In proposito sia rilevato che il Municipio non ha\nespresso parere contrario alla restituzione del fondo; ha però informato i\nrichiedenti di aver deciso di collocare alcuni contenitori interrati per i\nrifiuti e qualche posteggio sul mapp. no. 1436, e di aver allo studio un\nprogetto che sarebbe servito quale base per ridimensionare il vincolo; esso ha\naggiunto che avrebbe riesaminato la questione una volta terminata tale\nprocedura ed approvato il PR che doveva stralciare il vincolo.\n1.5. Con istanza del 29.5.2009 IS 1 – membro della comunione ereditaria già\nproprietaria del mapp. no. 1436 – ha adito il Tribunale di espropriazione\npostulando la retrocessione del fondo contro pagamento della somma di fr.\n129’960.-. Riassunti brevemente i fatti, egli ha rilevato di essere in diritto\ndi pretendere tale provvedimento sulla base dell’art. 61 cpv. 1 let. a Lespr,\nritenuto che il fondo espropriato non è stato utilizzato allo scopo previsto.\nIl Comune ha risposto con memoria del 7.9.2009. A suo avviso, le let. a) e b)\ndell’art. 61 Lespr non sono applicabili al caso di specie poiché la pregressa\nprocedura espropriativa non è stata avviata dal Comune bensì dalla comunione\nereditaria che a quell’epoca era proprietaria del fondo. La retrocessione\npotrebbe quindi fondarsi solo sull’art. 61 cpv. 1 let. c Lespr ma su questa\nbase è prematura: il vincolo apposto nel 1989 resta infatti in vigore fino\nall’approvazione della revisione del PR e sino a quel momento i presupposti per\nla retrocessione non sono adempiuti. Esso ha peraltro riaffermato di ritenere\nfondamentale l’utilizzo della particella per scopi pubblici dovendo essere\nrealizzate in quella zona alcune aree di sosta per automezzi ed una stazione di"}